Il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dellarticolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, contiene alcune disposizioni, che si impongono alla immediata attenzione degli operatori, volte ad una efficace definizione di cosa debba intendersi, ai fini applicativi, per contenzioso pendente e nuove liti. La scelta del legislatore (articolo 2 dellallegato 3) impone lapplicabilità immediata delle nuove norme ai processi pendenti che, tuttavia, trasmigrano nel nuovo rito conservando i vecchi termini solo se questi hanno iniziato a decorrere prima del 16 settembre 2010. Per loperatore è quindi di prioritaria importanza fissare una linea spartiacque tra il contenzioso pendente ed il nuovo. Come trattare il contenzioso pendente Tutti i ricorsi che risulteranno pendenti da oltre cinque anni alla data del 15 marzo 2011, dovranno essere integrati da una nuova domanda di fissazione udienza; nel caso di ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato prima del 15 marzo 2006, latto dovrà recare la sottoscrizione del difensore e della parte, a rischio di perenzione (estinzione del procedimento a tutti gli effetti, nello stato in cui si trova). Il nuovo contenzioso I nuovi ricorsi sono tutti quelli notificati dal 16 settembre 2010 in poi (vedi Consiglio di Stato 946/2009.) Tutte le sentenze, inclusa la pronuncia che elimini il cd. silenzio della amministrazione, devono essere immediatamente eseguite; non richiedendosi più la rituale diffida ad adempiere