Ambiente: il termine di efficacia quinquennale previsto per la VIA non si applica alla verifica di assoggettabilità
L’art. 26, comma 6, del d.lgs n. 152/2006, che prevede l’efficacia quinquennale della valutazione di impatto ambientale, non si applica alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) prevista dall’art. 19 d.lgs n. 152/2006. Il TAR Emilia Romagna ha, in particolare, affermato che ogni valutazione in materia ambientale deve essere parametrata sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile attuale e aderente allo stato effettivo: pertanto la valutazione di impatto ambientale e/o di assoggettabilità deve essere necessariamente rinnovata ogni qualvolta in cui sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con opere non previste o realizzate all’epoca della valutazione ambientale (TAR Emilia Romagna, sez. I, 13 giugno 2022 n. 512).

L’art. 26, comma 6, del d.lgs n. 152/2006, che prevede l’efficacia quinquennale della valutazione di impatto ambientale, non si applica alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) prevista dall’art. 19 d.lgs n. 152/2006.
Ogni valutazione in materia ambientale deve essere attuale e parametrata sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo: pertanto la valutazione di impatto ambientale e/o di assoggettabilità deve essere necessariamente rinnovata ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con opere non previste o realizzate all’epoca della valutazione ambientale.
La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 19 d.lgs n. 152/2006 è un procedimento di valutazione preliminare (cd. screening) autonomo e non necessariamente propedeutico alla VIA vera e propria, con la quale condivide l'oggetto (l'impatto ambientale, inteso come alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa che viene a prodursi sull'ambiente ma su un piano di diverso approfondimento). L’attività di screening presuppone, infatti, l’esercizio di un potere tecnico-discrezionale diretto a riscontrare se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi (valutazione, quest’ultima, che riguarda invece la diversa sede della VIA, da porre in essere nel caso sia accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo).
L’azione di accertamento atipica a tutela di posizioni sostanziali di interesse legittimo è ammissibile in presenza di tre presupposti: (i) se è indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente; (b) se non è elusiva del termine di decadenza per l’impugnazione degli atti autoritativi; (c) se non viola l'art. 34 comma 2 c.p.a., che vieta al Giudice di decidere sui poteri ancora non esercitati dall'Amministrazione.