Appalti, innalzate le soglie di valore dei lavori entro le quali sarà possibile affidare a trattativa privata
Affido diretto facile, innalzate le soglie per gli appalti
Milano, 17 marzo 2011 - Rapida attuazione della direttiva europea sui ritardati pagamenti, innalzate a 125 mila e a 1,5 milioni le soglie per affidare a trattativa privata incarichi di progettazione e appalti di lavori pubblici, necessità di favorire le aggregazioni fra piccole e medie imprese nella partecipazione agli appalti pubblici, anche di grandi dimensioni. Sono queste alcune delle novità contenute nel testo del ddl sulla libertà di impresa approvato martedì dalla Camera, atteso adesso in seconda lettura al Senato. Rispetto al problema del ritardo con il quale le amministrazioni provvedono al pagamento dei propri fornitori e appaltatori nel testo approvato è contenuta una significativa delega ad emanare un decreto modificativo del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che dovrà tenere conto dei principi contenuti nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011. Di fatto la recente direttiva comunitaria potrebbe essere quindi recepita in anticipo rispetto ai due anni previsti dalle norme europee, così come più volte richiesto dai rappresentanti delle imprese. È confermata la norma che consentirà all'Antitrust di effettuare indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e sanzioni rispetto ad illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni. Per quel che riguarda la disciplina degli appalti pubblici il testo approvato evidenzia la necessità che da parte delle amministrazioni sia favorita, nell'accesso agli appalti pubblici l'aggregazione fra micro, piccole e medie imprese, sotto forma di associazioni temporanee di impresa, forme consortili e reti di impresa. Inoltre la legge chiede alle stazioni appaltanti di coinvolgere le piccole e medie imprese del territorio e delle regioni in cui si realizzano le grandi infrastrutture e le connesse opere integrative o compensative. Si tratta, peraltro, di una norma di difficile attuazione dal momento che il testo fa salvo comunque il rispetto della normativa comunitaria che non consente alcuna tipologia di «favor» territoriale ma, piuttosto, promuove l'integrazione delle imprese europee sul mercato europeo, sia che si tratti di appalti di rilievo comunitario, sia che si tratti di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione delle direttive appalti. Nel testo varato dalla Camera è stata modificata anche la posizione sull'affidamento di servizi pubblici tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, ma a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari e di quanto ha affermato la giurisprudenza europea che ha specificato la necessità che le gare abbiano ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto. Rappresenta una rilevante novità l'articolo 11-bis che, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, inserendo una modifica all'articolo 91, comma 1 del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, alza la soglia dei 100 mila euro a 125 mila euro entro la quale si può scegliere l'affidatario con una gara semplificata con almeno cinque offerenti. Viene inoltre modificata la soglia massima (che pasca da 500 mila a 1,5 milioni di euro) entro la quale si possono affidare lavori pubblici con la procedura negoziata con cinque offerenti; viene infine innalzata da 1 a 2 milioni di euro la soglia massima per l'impiego della procedura ristretta semplificata prevista dall'articolo 123 del codice dei contratti pubblici, con invito di almeno 20 offerenti. È confermata la norma che impone l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nonché di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale.