Appalti a trasparenza piena
Consiglio di Stato. Negli appalti obbligo di seduta pubblica in tutte le fasi
Roma, 2 agosto 2011- La commissione giudicatrice deve aprire le buste delle offerte tecniche in seduta pubblica, per assicurare il rispetto del principio di pubblicità anche in questa fase della gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha sancito con la decisione 13/2011 la pubblicizzazione dell'apertura dei plichi contenenti i documenti illustrativi della parte tecnico-qualitativa delle offerte, ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali sul tema e di fatto integrando le previsioni del codice dei contratti e del Dpr 207/2010. Gli orientamenti definiti nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa hanno da un lato ritenuto l'obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riferibile solo alle fasi di apertura dei plichi dei documenti amministrativi e delle offerte economiche, mentre dall'altro hanno precisato che nelle gare di appalto devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità di tutti i plichi contenenti l'offerta, compresi quelli con la parte tecnico-qualitativa. La decisione n.13/2011 evidenzia come la mera constatazione dell'integrità delle buste soddisfi solo parzialmente le esigenze di trasparenza e pubblicità, in quanto non consente ai concorrenti presenti di rendersi conto della presenza nelle buste dei documenti recanti le offerte tecniche, così come avviene per i documenti amministrativi e per le offerte economiche. Il Consiglio di Stato rileva che in tal modo i concorrenti non so- no garantiti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte, con inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti. La garanzia di pubblicità per tutte le operazioni di gara, compresa la comunicazione dell'eventuale anomalia dell'offerta, è rafforzata dalle previsioni del regolamento di attuazione del codice degli appalti, nel quale viene prevista invece la seduta riservata per le valutazioni di natura tecnico-discrezionale. Tuttavia il Dpr 207/2010 non disciplina espressamente il passaggio dell'apertura delle buste delle offerte tecniche. La decisione dell'adunanza plenaria colma questa lacuna, sancendo che la verifica dell'integrità di questi plichi è destinata a garantire che il materiale documentale da gestire nella procedura di gara sia completo. La pubblicità di questo passaggio tutela sia la parità di trattamento dei concorrenti, che possono effettuare riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti avendo così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, sia l'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa. Il Consiglio di Stato precisa inoltre che la verifica dei documenti contenuti nella busta dell'offerta tecnica consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l'acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, proceda ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.