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Briciole di pane

Attività del Parlamento dal 12 al 16 aprile 2010

Aula della Camera

Martedì 13 aprile, seduta antimeridiana

Discussione delle interrogazioni:
3-00965 On. Delfino (UdC) – Realizzazione variante a SS 21 di Demonte cuneo
2-00523 On Marantelli (PD) – Pedemontanta Lombarda e tangenziali di Como e Varese

Commissioni della Camera

Provvedimenti in esame

Piano straordinario antimafia

Esame del disegno di legge n.3290 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (Relatore Torrisi, PdL – Commissione II Giustizia
– Mercoledì 14, giovedì 15 aprile).

Il ddl 3290 contiene modifiche normative volte sia a riordinare, razionalizzare e integrare la disciplina vigente in materia di normativa antimafia, di misure di prevenzione e di certificazioni antimafia, che ad introdurre nuove disposizioni per un più incisivo controllo degli appalti pubblici.
Sono previste due deleghe al Governo: una per la redazione del codice e l'altra per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia da far confluire nel codice delle leggi antimafia.
L'articolo 2 prevede i principi e i criteri di delega per riordinare e innovare la normativa in materia di certificazioni antimafia. Sono previsti l'aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia; l'aggiornamento degli effetti interdettivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa, accertati successivamente alla stipula; l'adeguamento del sistema informatico esistente, anche al fine di realizzare la banca dati nazionale della documentazione antimafia; l'individuazione delle diverse tipologie di attività, suscettibili di infiltrazione mafiosa; l'acquisizione obbligatoria, da parte di un ente sciolto per infiltrazioni mafiose, dell'informazione antimafia prima della stipula di qualsiasi contratto pubblico e indipendentemente dal suo valore, per un periodo di cinque anni successivi allo scioglimento.
L'articolo 3, mutuando le previsioni già introdotte per la ricostruzione in Abruzzo e per l'Expo 2015 di Milano, disciplina, a regime, il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. La norma prevede che l'obbligo di conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari sia incluso, a pena di nullità assoluta, nel contratto e in tutti i subappalti e subcontratti.
L'articolo 10 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione, nell'ambito regionale, di una o più Stazioni uniche appaltanti (SUA).

Si riporta di seguito una selezione degli articoli.
Art. 2 - Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipula, all'approvazione e all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa;
d) individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
(…)
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Art. 10 - Stazione unica appaltante
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Legge Comunitaria 2009 (disegno di legge n. 2449-B)
Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2449-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (Relatore Formichella, PdL – Commissione XIV Politiche Unione europea, sede referente – Martedì 13, mercoledì 14 aprile).
Seguito dell’esame, in sede consultiva, degli emendamenti al disegno di legge n. 2449-B da parte della Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici (martedì 13 aprile).
Il disegno di legge 2449 detta le disposizioni necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.
L’art. 1 conferisce delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B del provvedimento, stabilendo termini e modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
Si segnalano in proposito le seguenti Direttive comunitarie:
Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
La Direttiva detta principi in materia di istituzione ed attuazione delle procedure relative alle valutazioni d’impatto sulla sicurezza stradale, ai controlli sulla sicurezza stradale ed alle ispezioni di sicurezza da parte degli Stati membri, nell’assunto che la definizione di procedure adeguate sia essenziale per migliorare la sicurezza dell’infrastruttura stradale sulla rete stradale transeuropea.
Nell'intento della Direttiva, le valutazioni d'impatto della sicurezza stradale dovrebbero dimostrare, a livello strategico, le implicazioni che, in un progetto di infrastruttura, le varie alternative di pianificazione hanno per la sicurezza stradale e dovrebbero svolgere un ruolo importante nella selezione degli itinerari La Direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea che siano in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico, ma non alle gallerie stradali disciplinate dalla Direttiva 2004/154/CE.
Direttiva 2009/104/CE - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
La Direttiva stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l´uso da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro.
Direttiva 2008/114/CE - Infrastrutture critiche europee
La Direttiva detta i criteri per l’individuazione delle “infrastrutture critiche europee” nei settori specifici dell’energia e dei trasporti, cioè di quelle infrastrutture che, per la loro importanza a livello europeo, è opportuno proteggere. La direttiva definisce i criteri per l’individuazione dell’infrastrutture critiche e delle infrastrutture critiche europee, precisando che i settori da considerare ai fini dell’applicazione sono quelli dell’energia e dei trasporti.
Lavori usuranti
Torna alla Camera il disegno di legge di delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Atto Camera n. 1441-quater/D Governo (Relatore Cazzola, PdL – Commissione XI Lavoro, sede referente - Martedì 13, mercoledì 14 aprile).
Il provvedimento era stato approvato dal Senato il 3 marzo 2010, ma, come noto, non è stato poi promulgato dal Presidente della Repubblica che, il 31 marzo scorso, lo ha rinviato alle Camere per una nuova deliberazione a causa di alcune disposizioni relative alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori (si tratta dell’articolo 31 che modifica le disposizioni del Codice di Procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro e dell’articolo 20 relativo a responsabilità per infezioni da amianto subite dal personale in servizio sul naviglio di Stato).

Audizioni


Federalismo fiscale

Mercoledì 14 aprile, in Commissione V Bilancio, nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla finanza locale, si terrà l’audizione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, prof. Luca Antonini.

Commissioni del Senato

Visita ai cantieri della A3

Lunedì 12 e martedì 13 aprile si svolgerà una visita di una delegazione senatoriale della Commissione 8a Lavori pubblici ai cantieri attivi sull’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, alla quale parteciperà anche una delegazione Anas guidata dal Presidente Dott. Pietro Ciucci. La delegazione del Senato sarà guidata dal Presidente della Commissione Lavori pubblici, Sen. Luigi Grillo.
Provvedimenti in esame
Sicurezza stradale (ddl 1720)
Prosegue l’esame del disegno di legge n. 1720 Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Relatore Cicolani, PdL - Commissione 8a Lavori pubblici, sede referente – Mercoledì 14 aprile).
La Commissione 5a Bilancio, in sede consultiva, proseguirà l’esame della compatibilità finanziaria sugli emendamenti al ddl 1720 (Relatore Fleres, PdL - Martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 aprile).

Segnalazioni

Schemi di delibere CIPE. Opere infrastrutturali

Giovedì 8 aprile la Commissione V Bilancio, a conclusione dell’esame degli Atti Governo n. 180 e n. 181, relativi rispettivamente agli schemi di delibere del CIPE 51/2009 (Legge n. 443/2001 - Interventi Fondo infrastrutture) e 52/2009 (Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al DPEF 2010-2013) ha deliberato, all'unanimità, di non procedere all'espressione dei pareri di sua competenza. Ciò in quanto, ancor prima dello scadere del termine fissato per l'espressione dei pareri. le suddette Delibere del CIPE erano già state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.14 – GU n.16 del 21.01.2010).

A cura del Servizio Rapporti Istituzionali dell'Anas