Attività del Parlamento dal 31 maggio al 4 giugno 2010
Commissioni della Camera
Provvedimenti in esame
Sicurezza stradale
L’esame del disegno di legge n.44-B Disposizioni in materia di sicurezza stradale (approvato dal Senato giovedì 6 maggio 2010) prosegue giovedì 3 giugno in Commissione IX Trasporti, in sede referente ed in terza lettura (relatore Valducci, PdL).
Nella seduta del 27 maggio sono stati approvati, fra gli altri, i seguenti emendamenti:
Emendamento n. 4.1 dell’On. Meta - testo riformulato.
L’emendamento 4.1 prevede l'eliminazione della possibilità di imporre, nel caso di veicoli o di trasporti eccezionali, la scorta di polizia stradale, lasciando la sola scorta tecnica. La riformulazione, richiesta dal Presidente della Commissione, On. Valducci, relatore del provvedimento, è volta a prevedere un generico servizio di scorta che permetta l'impiego della scorta di polizia stradale solo nei casi in cui essa sia indispensabile ai fini della sicurezza della circolazione.
Emendamento n. 5.1 dell’On. Montagnoli – testo riformulato.
L’emendamento prevede una riduzione della sanzione prevista per chi viola il divieto di insozzare la strada o le relative pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento, portandola dal pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 al pagamento di una somma da 100 a 500 euro. La riformulazione richiesta dal Presidente On. Valducci è volta a ripristinare il principio di proporzionalità tra minimo e massimo delle sanzioni prevista dal codice, portando il massimo della sanzione a 400 euro.
Emendamento n. 25.3 dell’On. Garofalo - testo riformulato.
L’emendamento è stato riformulato, come richiesto dall’On. Valducci, nel senso di eliminare la disposizione che prevede che il computo dei proventi delle sanzioni relative a violazioni dei limiti di velocità accertate con dispositivi automatici sia effettuata al netto delle spese.
Emendamento n. 25.9 dell’On. Velo - testo riformulato.
L’emendamento è stato riformulato, come richiesto dall’On. Valducci, nel senso di prevedere che le relative all’attribuzione dei proventi delle sanzioni relative a violazioni dei limiti di velocità accertate con dispositivi automatici si applichino a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all’approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni medesime.
In allegato si riportano i testi degli emendamenti e gli articoli di riferimento
Convenzione tra Concessioni autolombarde e Tangenziale di Milano
Giovedì 3 giugno la Commissione V Bilancio, in sede di Atti del Governo, avvia l’esame dell’Atto n. 206 recante schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde SpA e Tangenziale esterna di Milano SpA (relatore D’Amico, LNP).
L’esame dell’Atto n. 206 da parte della Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici si è concluso martedì 25 maggio. La Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni; di seguito il testo del parere approvato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE VIII DELLA CAMERA
La VIII Commissione, esaminato lo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa;
considerato che la Tangenziale esterna di Milano è un'opera importantissima per il sistema di mobilità lombardo ed è strettamente collegata con la realizzazione della Brescia-Bergamo-Milano (BRE-BE-MI), ai fini della fluidificazione del traffico della zona est di Milano;
preso atto della convergenza di tutte le forze politiche e delle amministrazioni locali sullo schema di convenzione in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia garantita, in sede di attuazione della convenzione, la realizzazione delle necessarie opere di mitigazione e compensazione ambientale per l'infrastruttura in questione;
e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di assicurare, sul piano programmatico, la priorità agli interventi di prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato Milanese a Paullo/Zelo Buon Persico e della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate.
Norme in materia ambientale
Giovedì 3 giugno la Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici, in sede di Atti del Governo, avvia l’esame dell’ Atto n. 220 Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (relatore Alessandri, LNP).
Lo schema di decreto legislativo di cui all’Atto Governo 220 reca modifiche alle parti prima, seconda e quinta del decreto legislativo 152/2006, apportando numerose modifiche ed integrazioni all’impianto normativo vigente.
In particolare si segnala l’articolo 2 “modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”, che reca modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS).
Audizioni
Processo amministrativo
Giovedì 3 giugno la Commissione II Giustizia procede ad audizioni di esperti nell’ambito dell’esame dell’Atto Governo n. 212 Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo. Intervengono i professori Paolo Salvatore, Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale de Lise, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e coordinatore della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato per la redazione del “Codice del processo amministrativo”, Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli studi “Roma tre”; intervengono, inoltre, rappresentanti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l’avvocato Gianluigi Pellegrino, componente della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato per la redazione del “Codice del processo amministrativo”, ed il professore Aldo Travi, ordinario di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano.
Commissioni del Senato
Provvedimenti in esame
Manovra finanziaria
Martedì 1° giugno inizia, in Commissione 1a Affari costituzionali, l'esame del disegno di legge n. 2228 di conversione del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. La seduta del 1° giugno è dedicata all'esame dei presupposti costituzionali del provvedimento.
Reti stradali di interesse nazionale e regionale
Lunedì 31 maggio la Commissione 8a Lavori pubblici avvia, in sede Consultiva su Atti del Governo, l’esame dell’Atto n. 219 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia (relatore Gallo, PdL).
Lo schema di decreto legislativo di cui all’Atto n.219, modificando parte del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 di Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, dispone una riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale e delle reti stradali regionali e provinciali delle Regioni Campania, Basilicata e Puglia.
Lo schema di decreto legislativo prevede (Art.2) che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà, esclusivamente per i tratti stradali riclassificati, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni e alle province interessate. Sarà attivato un tavolo tecnico di coordinamento, anche con le regioni interessate, per effettuare la ricognizione delle risorse economiche già attribuite alle regioni ed agli enti locali, per i tratti viari riclassificati con il presente provvedimento come statali, e alla quantificazione delle risorse relative ai tratti stradali, classificati di interesse nazionale con il decreto legislativo 461/1999 e successive modifiche, ora declassificati come di interesse regionale.
Norme in materia ambientale
Martedì 1° giugno la Commissione 13a Ambiente, in sede Consultiva su Atti del Governo, avvia l’esame dell’ Atto n. 220 Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (relatori Fluttero, PdL, e Zanetta, PdL).
Prevenzione e repressione della corruzione
Le Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 2a Giustizia proseguono (martedì 1° giugno, in sede referente) l’esame del disegno di legge n. 2156 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (relatori Malan, PdL, e Balboni, PdL).
Audizioni
Processo amministrativo
Martedì 1° giugno l’Ufficio di Presidenza della Commissione 1a Affari costituzionali II Giustizia procede all’audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione nell’ambito dell’esame dell’Atto Governo n. 212 Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.
Provvedimenti definitivamente approvati dalle Camere
Approvato il piano straordinario contro le mafie
Martedì 27 maggio la Camera ha approvato il disegno di legge n. 3290-A recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Governo
Decreto legge sulla manovra finanziaria 2011 - 2013
Lunedì 31 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 125/31.5.2010) il testo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (manovra finanziaria). Il decreto era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 25 maggio.
Allegati
Allegato 1
Disegno di legge n. 44 – Sicurezza stradale
Emendamenti approvati dalla Commissione IX Trasporti della Camera il 27 maggio 2010
Emendamento 4.1. (nuova formulazione) Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo
Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «tecnica».
Relativo articolo ddl 44
Art. 4 - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 e` sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 e` soppresso;
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l’imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all’obbligo di scorta tecnica».
Emendamento 5.1 (nuova formulazione) Montagnoli
All'articolo 5 comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 250 a euro 1.000» con le seguenti: «da euro 100 a euro 400».
Relativo articolo ddl 44
Art. 5 - Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade
1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) alla lettera f), le parole: «gettare o» sono soppresse; 2) dopo la lettera f) e` inserita la seguente: «f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
b) dopo il comma 3 e` inserito il seguente: «3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000»;
c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
(…)
Emendamento 25. 3. (nuova formulazione) Garofalo, Terranova, Toto
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: «al netto delle spese» e le parole «svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e)»;
b) al capoverso comma 12-quater:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «Ciascun ente di cui al comma 12-bis» con le seguenti: «Ciascun ente locale» e sostituire le parole: «dei proventi di cui al comma 12-bis» con le seguenti: «dei proventi di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo»;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 per cento annuo» con le seguenti: «del 30 per cento annuo» e sostituire le parole: »da quanto previsto dal comma 12-ter» con le seguenti: «da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter».
Emendamento 25. 9 (nuova formulazione) Velo
Aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2».
Relativo articolo ddl 44
Art. 25 - Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità
1. All’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature
debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;
c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 779 a euro 3.119»;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni, al netto delle spese, derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, svolto dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui e` stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
12-quater. Ciascun ente di cui al comma 12-bis trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-bis di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del nuova formulazione comma 12-bis e` ridotta del 10 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, e` approvato il modello di relazione di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma.