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Briciole di pane

Il Tar boccia e gela l'A22: si farà la gara

Clausole non lesive, l'Ue non fa eccezioni. In-house? Non c'era certezza finanziaria

Roma, 10 dicembre 2012 - La gara europea per il rinnovo della concessione dell'Autostrada del Brennero A22 s'ha da fare. L'ha deciso la terza sezione del Tar del Lazio, con sentenza depositata ieri, che respinge in parte come infondato, in parte come inammissibile, il ricorso presentato da Autobrennero spa contro il bando di gara dell'Anas e i ministeri di infrastrutture ed economia.
La società aveva evidenziato una serie di «motivi di doglianza» su come era stato formulato il bando Anas, e poi - dopo la prima sospensiva - aveva impugnato anche l'avviso di rettifica e riapertura dei termini relativi alla gara, obiettando l'incompetenza di Anas a gestire la gara e a ricevere le domande, in quanto le funzioni erano intanto passate direttamente al ministero.
Erano intervenute «ad adiuvandum» la Regione Trentino e le Province di Trento e Bolzano, azioniste della società. «Ad opponendum», cioè pro gara, si erano schierati Codacons e Associazione utenti autostrade. Invocando l'articolo 8- duodecies, c.2, del d.l. n.59/2008, convertito con legge n.101/2010, l'A22 ha obiettato che il governo avrebbe omesso di verificare presso la Commissione europea «la possibilità di affidare la nuova concessione seguendo soluzioni diverse dalla gara» (la famosa ipotesi di «società di corridoio» in-house), «purché idonee a garantire i medesimi introiti al bilancio dello Stato». La censura - secondo i giudici del Tar Lazio - è palesemente infondata. Perché «la Commissione europea ritualmente interessata dalle autorità italiane ha innanzitutto escluso la compatibilità con la normativa comunitaria di qualsiasi forma di proroga della concessione, anche a seguito degli impegni assunti dal governo italiano per l'archiviazione di altre procedure di infrazione riguardanti casi simili, non escludendo in alcun modo la costituzione tra gli enti locali interessati di una società di corridoio».
Tale soluzione comunque non è stata ritenuta percorribile in quanto la Ragioneria generale dello Stato, dopo aver valutato gli impatti sulla finanza pubblica, non ha ritenuto tale soluzione conforme al dettato normativo che prevede che eventuali soluzioni alternative debbano assicurare uguali introiti per il bilancio dello Stato.
Inoltre l'A22, pur riconoscendo che l'Anas era competente alla data dell'avviso di rettifica (10 agosto 2011), tuttavia ne ha contestato la legittimità in quanto aveva previsto come termine ultimo per la presentazione delle domande il 2 ottobre 2012, quando l'Anas non era più competente a ricevere le domande, che avrebbero dovuto essere presentate direttamente al ministero delle infrastrutture.
Ma - argomenta il Tar Lazio - nella fase procedimentale «l'Anas risultava nella pienezza dei poteri assegnati» e poi, dal punto di vista sostanziale, ha provveduto a trasmettere al ministero le domande ricevute.
Quanto alle altre obiezioni di A22 sul bando - cioè: a) il versamento annuo anticipato di 70 mln; b) indeterminatezza sull'importo complessivo e delle singole categorie di lavori da realizzare; c) violazione del principio di segretezza dell'offerta derivante dalla richiesta di presentazione delle attestazioni in sede di prequalifica; d) violazione della direttiva ministeriale 311/2011 per la mancata individuazione nel bando delle opere infrastrutturali complementari; e) carenza degli elementi economici minimi necessari ai potenziali concorrenti per valutare la concessione e l'opportunità di partecipare alla gara; f) l'illegittima prevalenza degli elementi quantitativi su quelli qualitativi nei criteri di valutazione; g) l'eccessivo peso riconosciuto ai criteri economico-finanziari - il collegio risponde in sostanza che solo se l'Autobrennero risultasse esclusa dalla gara potrebbe impugnarle, dato che «le illegittimità prospettate non giustificano l'onere di immediata impugnazione del bando», non trasformandosi in effetti escludenti, e non prevedendo «oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati».
«Per contro - sostiene il Tar - il carattere dubbio, equivoco o ambiguo della clausola, nel senso cioè di non rendere immediatamente percepibile l'effetto preclusivo della partecipazione, ne esclude l'immediata lesività e ne consente l'impugnazione all'atto di esclusione». Insomma, non impugnabile ora, o non ancora. Come deciso tre volte dal Consiglio di Stato.
Ma anche a considerare la giurisprudenza meno restrittiva a livello Tar, «la spa Autostrada del Brennero non ha in alcun modo dimostrato con stringenti argomentazioni come le prospettate illegittimità e carenze del bando producessero un simile effetto; la società ha presentato domanda entro i termini; il bando di gara prescriveva soltanto la formale presentazione di una manifestazione di interesse, per cui la formulazione dell'offerta doveva essere effettuata alla luce degli elementi contenuti nella successiva lettera di invito».
Il Tar compensa le spese. Deciso in Roma, camera di consiglio del 19 dicembre. Depositato il 9 gennaio. Firmato: Franco Bianchi, presidente; Giuseppe Sapone, consigliere, estensore; Davide Soricelli, consigliere.
Traduzione: la Regione e le Province di Trento e Bolzano rischiano di perdere la loro gallina dai pedaggi d'oro. 15 concorrenti internazionali che hanno presentato domande di pre-qualifica sono agguerriti. Per l'ad Duiella, il montiano Dellai e il suo successore Pacher sarà una durissima sfida. Di esito incerto, e di potenziale batosta sulle risorse finanziarie dei prossimi 50 anni.

P. Ghezzi (l'Adige)