Appalto, aggiudicazione: le misure di self cleaning non sono retroattive
Le misure di self cleaning adottate da un operatore economico non hanno efficacia retroattiva ma operano soltanto per il futuro e, dunque, sono utili ai fini della partecipazione a gare successive all’adozione delle misure stesse. Pertanto, è legittima la revoca dell’aggiudicazione per gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c d.lgs n. 50/2016) disposta dalla stazione appaltante senza tener conto delle misure di self cleaning adottate dall’operatore economico se tali misure sono state adottate dopo l’aggiudicazione stessa (CGARS, 13 luglio 2022 n. 829).

É legittima la revoca dell’aggiudicazione per gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c d.lgs n. 50/2016) disposta dalla stazione appaltante senza tener conto delle misure di self cleaning adottate dall’operatore economico dopo l’aggiudicazione stessa. Le misure di self cleaning, infatti, non hanno efficacia retroattiva ma operano soltanto per il futuro e, dunque, sono utili ai fini della partecipazione a gare successive all’adozione delle misure stesse.
Ai fini della valutazione del grave illecito professionale non occorre attendere l’esito del giudizio penale, ben potendo la stazione appaltante desumere elementi di fatto dagli atti del relativo procedimento, idonei comunque ad ingenerare seri dubbi sulla affidabilità e sulla integrità dell’operatore economico.