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Appalto, subappalto: la stazione appaltante deve sempre verificare l’avvenuto pagamento del subappaltatore

La stazione appaltante deve sempre verificare l’avvenuto tempestivo pagamento del subappaltatore, quale doveroso controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali che – tra l’altro - esclude la configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per lesione colposa del diritto di credito del terzo (Tribunale Roma, sez. II, 27 settembre 2022, n. 13949)

L’art. 118, comma 3 d.lgs n. 163/2006, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, non prevedeva il pagamento diretto del subappaltatore: costui non aveva di regola alcuna azione diretta nei confronti del committente e, in difetto di diversi accordi, rispondeva dell’esecuzione nei confronti del solo appaltatore, cui soltanto poteva rivolgersi per il pagamento. Tuttavia la norma stabiliva che, in caso di mancata prova dei pagamenti dovuti al subappaltatore, la committente dovesse sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore. La stazione appaltante deve perciò sempre verificare l’avvenuto tempestivo pagamento del subappaltatore: tale verifica rientra nel doveroso controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed esclude la configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per lesione colposa del diritto di credito del terzo (nel caso di specie il Tribunale di Roma ha ritenuto non ravvisabile la responsabilità extracontrattuale di ANAS per la colposa lesione del diritto di credito del terzo perché, conformemente a quanto previsto dall’art.118, comma 3, del d.lgs n. 163/20006, in presenza di fatture non quietanzate della impresa appaltatrice, aveva sospeso i pagamenti in favore di quest’ultima).

  TC RM 13949_2022.pdf