Gare, esclusione: i concorrenti devono dichiarare tutti i fatti illeciti che possono condizionare le valutazioni dell’amministrazione
Gli illeciti previsti dall’art. 80, comma 5, del d.lgs n. 50/2016 sono una categoria aperta, spetta alla stazione appaltante valutare l’affidabilità dell’operatore economico (TAR Lazio, sez. IV, 30 dicembre 2022 n. 17947)

La disciplina degli illeciti professionali prevista dall’art. 80, comma 5, del d.lgs n. 50/2016 mira “a tutelare il vincolo fiduciario tra operatore economico e Amministrazione aggiudicatrice, consentendo a quest’ultima di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito professionale che sia in grado di minare l’affidabilità del concorrente, intesa come capacità tecnico-professionale e serietà nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento”.
La piana lettura dell'art. 80, comma 5, del d.lgs n. 50/2016 rende evidente che gli illeciti professionali non sono tipizzati ex lege, ma riguardano una categoria aperta, comprensiva di tutti i fatti riguardanti l’operatore economico di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa e possibile oggetto della valutazione di incidenza sulla affidabilità professionale: da tale previsione discende che i concorrenti non possono limitarsi a comunicare quanto previsto da specifiche previsioni di legge o di gara o quanto già risultante dal casellario ANAC, ma sono tenuti a comunicare tutti i fatti illeciti riconducibili alla propria attività professionale, accertatati o in via di accertamento, astrattamente in grado di condizionare il procedimento valutativo dell’amministrazione.
Spetta alla stazione appaltante e non al concorrente distinguere, tra gli illeciti contestati, quelli da considerare rilevanti e gravi e valutare il grado di affidabilità che l’operatore deve assicurare nell’esecuzione di una specifica commessa, senza alcun automatismo espulsivo.