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Gare, esclusione: l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario non sana l’avvenuta perdita dei requisiti

L’ammissione a controllo giudiziario non può essere invocata per paralizzare l’esclusione disposta a seguito dell’interdittiva antimafia (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 559 e n. 560)

L’ammissione a controllo giudiziario non può essere invocata per paralizzare una causa espulsiva già verificatasi in conseguenza del provvedimento antimafia, a prescindere dalla formale adozione o meno di un provvedimento che abbia (già) disposto l’esclusione del concorrente.

L’ammissione a controllo giudiziario delle attività economiche e dell’azienda ai sensi dell’art. 34-bis) del d.lgs n. 159/2011 non ha portata retroattiva e quindi non incide, sanandoli, sui provvedimenti di esclusione adottati a seguito di un provvedimento di interdittiva antimafia (art. 80, comma 2, d.lgs n. 50/2016), i cui effetti si producono e si esauriscono nell’ambito della procedura di gara, di modo che non v’è possibilità di sanatoria.

  https://bit.ly/3weAUmx

  https://bit.ly/3GPdXex

  CdS 559_2023.pdf

  CdS 560_2023.pdf