Cronotachigrafo: le novità del 2015
Entrati in vigore 3 articoli del Regolamento UE 165/2014
Roma, 18 marzo 2015 - Dai primi di marzo è entrata in vigore una parte della nuova disciplina europea relativa all’utilizzo del cronotachigrafo sui camion.
Sebbene gran parte delle novità in materia verranno introdotte dal prossimo anno, a partire dallo scorso 2 marzo sono entrati infatti in vigore gli articoli 24, 34 e 45 del Regolamento UE 165/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 28 febbraio 2014), il testo che sostituirà integralmente la precedente normativa, ossia il Regolamento 3821/1985.
Uno dei principali cambiamenti è apportato dall’articolo 45, che concerne l’esonero dalla normativa sui tempi di guida e conseguentemente sull’uso del crnonotachigrafo per alcune tipologie di trasporto. Questo articolo, infatti, modifica alcune parti del Regolamento 561/2006, che stabilisce le norme relative ai tempi di guida e di riposo, specificando in quali fattispecie non si applica l’obbligo del dispositivo di controllo. Più specificamente, all'articolo 3 del 561/2006 viene aggiunto un nuovo comma che esonera dall'uso del cronotachigrafo "i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente”.
In merito a tali casi di esenzione i ministeri dei Trasporti e dell’Interno hanno inoltre emanato una circolare interministeriale al fine di chiarire in modo più puntuale in quali casi esse sono effettivamente applicabili. Secondo l’interpretazione restrittiva fornita dalla circolare la fattispecie di esonero a cui fa riferimento la normativa riguarda soltanto il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari da utilizzare nella professione che costituisce l’attività principale del conducente. In questa categoria, dunque, non rientrano né il conto terzi, né tantomeno il caso di un conducente la cui attività principale consista nella guida del veicolo, come precisato dalla sentenza 3820/85 della Corte di Giustizia UE, richiamata dalla circolare ("siffatta attività non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata”).
Il secondo comma dell'articolo 45 modifica invece l'articolo 13 del Regolamento 561/2006, relativo alle deroghe lasciate alla decisione degli Stati membri. Questi ultimi potranno esonerare alcune tipologie di veicoli utilizzati entro un raggio di 100 chilometri, non più di 50. I mezzi in questione sono: i veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai "fornitori di servizi universali" (si intende cioè i servizi postali); i veicoli impiegati per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della professione; i veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate; i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.
Per quanto riguarda il nuovo articolo 34 del Regolamento UE 165/2014, esso si riferisce a tutti gli autisti soggetti all’uso del cronotachigrafo, sancendo che siano esentati dalla presentazione delle documentazioni relative all’attività svolta quando non si trovano in prossimità del veicolo (“Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”).
L’ultima novità già introdotta per l’anno in corso è infine stabilita dall’articolo 24 del nuovo Regolamento e tratta delle autorizzazioni che devono ottenere gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo. Esso indica dunque le tre caratteristiche che devono contraddistinguere gli installatori ed i manutentori dei cronotachigrafi (fornire formazione adeguata del personale, avere attrezzature per i test e godere di una buona reputazione) e specifica le modalità con cui devono essere condotte le verifiche presso gli installatori autorizzati. Tali controlli devono avvenire ogni due anni, ma ogni anno gli Stati membri saranno tenuti a predisporre controlli a sorpresa su almeno il dieci percento degli installatori autorizzati. Ogni Stato dovrà inoltre fornire alla Commissione Europea l'elenco completo di installatori e officine autorizzate, per la sua pubblicazione sul web.