Infrastrutture, da oggi gli appalti sono tracciabili
Con la nuova legge antimafia sono pedinabili i flussi finanziari di chi partecipa alle gare e di chi gode di fondi pubblici
Attraverso conti correnti dedicati, la nuova legge antimafia permette di mappare i movimenti finanziari dei partecipanti alle gare e di chi beneficia di finanziamenti pubblici. In caso contrario le sanzioni potranno andare dal 2 al 10% del valore della transazione. Viene poi introdotto il meccanismo della stazione unica appaltante regionale, cambiano al rialzo le pene per turbativa d'asta e arriva un nuovo reato, per la turbativa del procedimento di scelta del contraente. È quanto prevede la nuova legge antimafia n. 136 del 13 agosto 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 23 agosto 2010.
La normativa dispone maggiori controlli sul cantiere e reca deleghe al governo per riformare la normativa e la documentazione antimafia. In particolare, prevede che l'esecutivo emani due provvedimenti: un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e un decreto di riordino della documentazione antimafla.
Il Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, considera il Piano un passo in avanti verso la sconfitta definitiva delle mafie. «Sono convinto», ha detto in proposito, «che lo straordinario programma-progetto di sconfiggere la criminalità organizzata entro i prossimi tre anni, possa essere raggiunto. Questo provvedimento», ha chiosato, «si aggiunge a quelli approvati negli ultimi due anni, che hanno portato a risultati straordinari sul piano del contrasto alle mafie». Numeri, che a inizio agosto il governo quantificava in 26 dei 30 latitanti più pericolosi catturati e nel sequestro e confisca di beni per oltre 13 miliardi di euro. Del resto, la legge, nota come «Piano antimafie» detta importanti norme di immediata applicazione; quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari è solo una, anche se tra le più efficaci. In particolare, mettendo a regime quanto già previsto per l'Abruzzo e l'Expo 2015, la legge stabilisce che gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici utilizzino obbligatoriamente conti correnti bancari o postali dedicati. L'obbligo di prevedere la tracciabilità è legato alla firma del contratto di appalto, che privo di questa clausola è nullo. La tracciabilità colpisce tutti gli operatori in cantiere, siano essi fornitori, subappaltatori, dipendenti e consulenti. In sostanza, tutti coloro che vengono pagati con bonifico bancario e postale. Non solo. La norma si applica anche ai «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici». I conti dedicati potranno essere accesi esclusivamente presso le banche o presso la società Poste italiane spa e tutti i movimenti dovranno essere effettuati solo tramite bonifico bancario o postale.
Restano esclusi dalla stretta i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli di fornitori e gestori di pubblici servizi, nonché i pagamenti riguardanti tributi. Per questi adempimenti si potrà pagare con altre modalità, oltre al bonifico. Se, poi, verranno violate le norme sulla tracciabilità, potranno essere irrogate sanzioni che andranno da un minimo del 2 a un massimo del 10% del valore della transazione. Per quel che concerne, invece, il controllo degli automezzi adibiti al trasporlo dei materiali, si prevede che la bolla di consegna del materiale impiegato nei cantieri indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto del materiale medesimo. Sono inoltre previste disposizioni volte ad agevolare l’ identificazione degli addetti nei cantieri, integrando il contenuto delle tessere di riconoscimento di cui al dlgs 9/412008, n. 81. La legge introduce anche norme tese ad ampliare la platea dei soggetti sottoposti alle verifiche e tenuti all'obbligo di comunicare le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio. Le verifiche potranno riguardare sia la posizione fiscale sia la posizione economica che patrimonial e del soggetto. E avranno l'obiettivo di accertare illeciti valutari, societari o di altro tipo, in materia economica e finanziaria. È stato quindi inasprito il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti. Così, attraverso una novella all'art. 353, primo comma, del codice penale: si introduce il minimo edittale di sei mesi di reclusione (il massimo passa invece da due a cinque anni). Viene poi introdotto il reato di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente», che ricorre nella condotta di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della amministrazione. Il reato viene punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 130 a 1.032 euro.
Si prevede infine l'istituzione, in ambito regionale, di una Stazione unica appaltante (Sua), ma potranno anche essere più d'una in ogni regione, al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa. Infine, con un decreto da emanare entro sei mesi, dovrà essere stabilito quali enti, organismi e società potranno aderire alla Sua, quali saranno le attività e i servizi svolti da1la Sua ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti (la Sua sarà nella sostanza una centrale di committenza) e quale sarà il contenuto delle convenzioni che la Sua stipulerà con gli enti che intendono aderire.
[dall’articolo di Espedito Ausilio pubblicato il 24 agosto su Italia Oggi]