L'autotrasporto merci sconta gli investimenti
Possibile recuperare le tasse automobilistiche
Roma, 31 agosto 2011 - II quadro RU, comune al modello Unico società di capitali, società di persone e persone fisiche, è destinato all'indicazione dei crediti d'imposta, concessi a favore delle imprese da particolari norme agevolative. Il settore maggiormente interessato alla compilazione di RU è quello degli autotrasporti che può contare su tre distinti crediti d'imposta: per il contributo al Servizio sanitario nazionale, per la tassa automobilistica e per gli investimenti.
Agli autotrasportatori, tanto in conto proprio quanto in conto terzi, è riconosciuto il diritto a recuperare, mediante compensazione, le somme pagate al Ssn sui premi di assicurazione dei veicoli a motore, adibiti a trasporto merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B (Euro 2), da riscontrare sulla carta di circolazione. La misura agevolativa prevede un importo massimo di credito d'imposta di 300 euro per ciascun veicolo. Quindi il quadro RU 2011 è destinato ad accogliere il credito d'imposta per i versamenti al Ssn effettuati nel 2009 e recuperabili in compensazione nel corso del 2010; il codice tributo da utilizzare è: «6793». Si tratta di crediti d'imposta espressamente non rilevanti né ai fini delle imposte dirette né ai fini Irap. Per la determinazione dell'importo da riportare in Unico 2011 (redditi 2010), dato il limite di 300 euro, è necessario avere riguardo ai pagamenti effettuati nel 2009 a titolo di Ssn. Nel caso di autotrasportatori soci di consorzi o cooperative, che hanno dato mandato a questi organismi di provvedere alla stipula del contratto di assicurazione fornendogli la relativa provvista, il credito d'imposta compete comunque all'autotrasportatore intestatario del veicolo di riferimento. L'importo, in questo caso, viene determinato in base all'addebito effettuato a ogni singolo consorziato del premio assicurativo, comprensivo del contributo a Ssn, assumendo la data indica-ta nei certificati individuali rilasciati dall'assicuratori ai singoli autotrasportatori (risoluzione 148/E/2006),Il credito d'imposta va indicato nella sezione XV e le voci da inserire sono: • nel rigo RU76 il credito d'imposta totale spettante, nel rigo RU77 il credito utilizzato in compensazione • nel rigo RU78 il credito versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta 2010 e fino al settembre 2011 per sforamento negli utilizzi dello spettante.
II settore dell'autotrasporto è tra i più interessati al quadro RU, posto che accanto al credito d'imposta sul contributo al Ssn è previsto anche un credito d'imposta per il recupero della tassa automobilistica (articolo 15, D1 78/2009), prorogata per l'anno 2010 dalla legge 191/2009. Soggetti interessati sono le imprese autorizzate all'autotrasporto merci. Per ciascun veicolo di massa complessiva fra 7.5 e 11,5 tonnellate il credito è pari al 38,50% del bollo pagato per il 2010 per aumentare al 77% in relazione a veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Il credito è fruibile, però, previa presentazione al centro operativo di Pescara della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito dell'agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Lo sconto fiscale va fatto valere in compensazione mediante codice tributo 6829 e va riportato nella sezione XIX del quadro RU con il codice 77 per l'importo maturato nel 2010, e, rispettivamente, con i codici 63 e 74, per il credito maturato nel 2008 e nel 2009.
Il settore dell'autotrasporto merci è infine interessato dalla sezione VIII del quadro RU inerente il credito d'imposta per investimenti (articolo 12, Dl 81/2007). In merito a tale beneficio, da ultimo, il Dm delle Infrastrutture del 25 marzo 2010 ha disposto l'assegnazione delle risorse aggiuntive stanziate dalla legge 201/2008. Il credito è utilizzabile in compensazione, ricorrendo al codice tributo 6810 e va indicato ai righi da RU39 ad RU43, ove il rigo RU4o è relativo al credito residuo dalla precedente dichiarazione e risultante dal rigo RU43 di Unico 2010.