Manovra, concessionari salvi in corner
Salta la deduzione limitata delle quote di ammortamento. Si registra anche un leggero incremento dell'Irap
Milano, 15 luglio 2011 - Salta la deduzione limitata delle quote di ammortamento finanziario sui beni gratuitamente devolvibili a fronte di un leggero incremento dell'Irap e di una limitazione, ma solo per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, della deducibilità sui fondi di ripristino. Confermata, invece, la stretta sulla tassazione dei bonus e dei compensi percepiti dai dirigenti del settore finanziario anche sotto forma di stock option. Sono questi i contenuti di carattere prettamente tributario che emergono dalla lettura dell'emendamento governativo al decreto legge n. 98 del 2011 approvato dal senato ieri e oggi all'esame della camera dei deputati. Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili. La formulazione originaria del decreto legge, prevedeva una modifica importante all'articolo 104 del Testo unico delle imposte sui redditi che disciplina, come noto, la modalità di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili che avviene, in base al primo comma della norma, mediante l'imputazione di quote costanti. La modifica riguardava il comma 2 dove si prevedeva che, in ogni caso, la quota di ammortamento deducibile fiscalmente non poteva superare 1'1 per cento del costo dei beni. In un primo momento, l'emendamento presentato dal relatore, disponeva l'incremento al limite massimo di deducibilità al 2% escludendo, peraltro, dalla limitazione, le società concessionarie di autostrade e trafori. E apparso subito evidente come il contenuto dell'emendamento fosse privo di qualunque senso tecnico, in quanto, logicamente, non si poteva disporre una deducibilità differenziata in relazione a situazioni identiche. Con l'approvazione definitiva della norma, la situazione è stata riportata, nella sostanza, a una disposizione normativa anteriore al decreto legge nel senso che: - resta ferma la possibilità di procedere alla deduzione mediante ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili; - a fronte della piena conferma del funzionamento dell'articolo 104 del Tuir, per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, viene previsto un incremento dell'Irap dal 3,9 al 4,2%; - sempre nel campo delle imposte sui redditi, viene invece modificato, ma solo per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 107 con l'aggiunta di un ulteriore previsione che limita all’1% la deduzione per l'accantonamento ai fondi di ripristino. Quindi, in luogo della deducibilità del 5% (con un limite rappresentato dalle spese relative al bene sostenute negli ultimi due esercizi), per i soggetti sopra evidenziati la percentuale di specie è fissata all'1%. Non viene modificata la decorrenza della disposizione normativa che, in generale, è prevista in deroga allo statuto dei diritti del contribuente a far data dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge e dunque, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dal 2011. In ogni caso, la modifica in questione non impatta sui versamenti di acconto per il periodo di imposta 2011 considerato come la relazione tecnica non indica maggiori entrate per l'anno in corso. Gli effetti di natura finanziaria, dunque, dovrebbero verificarsi; per la prima volta, al momento del pagamento del saldo relativo al periodo di imposta 2011. La fiscalità sui bonus dei dirigenti del settore finanziario. Quello che invece viene confermato, rispetto alla prima versione dell'emendamento, è il giro di vite di natura tributaria sui bonus dei dirigenti del settore finanziario. In relazione a tale tema, va ricordato come la prima modifica era stata disciplinata dall'articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010 nel quale, al comma 1, si affermava come sui compensi erogati sotto forma di bonus e di stock option che eccedevano il triplo della parte fissa della retribuzione attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si applicava una aliquota addizionale del 10%. Mediante l'emendamento presentato ieri, si afferma come, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 98 del 2011, la tassazione addizionale del 10% riguarda quello che eccede la parte fissa della retribuzione.