Report attività istituzionali dal 26 al 30 aprile 2010
Commissioni della Camera
Provvedimenti in esame
Piano straordinario antimafia
L’esame del disegno di legge n.3290 Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia proseguirà a partire da martedì 28 aprile in Commissione II Giustizia, sede referente (relatore Torrisi, PdL).
Lavori usuranti
L’esame del disegno di legge n.1441-quater/D-Governo Delega al Governo in materia di lavori usuranti proseguirà martedì 27 aprile in Commissione XI Lavoro, sede referente (relatore Cazzola, PdL).
L’esame in sede consultiva del ddl 1441 sarà svolto in settimana dalle Commissioni II Giustizia, V Bilancio, VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici, XII Affari sociali e XIV Politiche del’Unione Europea.
Legge comunitaria 2009
Mercoledì 21 aprile l’Assemblea della Camera ha approvato con modificazioni il disegno di legge n. 2449-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. I voti a favore sono stati 257, gli astenuti 249 e due i voti contrari. Il provvedimento, già approvato dalla Camera e quindi modificato dal Senato, torna nuovamente all’esame del Senato per l’ulteriore lettura.
Il disegno di legge n.2449-B Legge comunitaria 2009 reca disposizioni volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Termini di prescrizione
Giovedì 22 aprile in Aula della Camera è stato assegnato alla II Commissione Giustizia, in sede referente, il progetto di legge n. 3305 Modifiche agli articoli 2903, 2947, 2948 e 2949 del Codice Civile, in materia di termini di prescrizione.
Il provvedimento intende ridurre i termini di prescrizione previsti per l'azione revocatoria disciplinata dall'articolo 2901 del Codice Civile. Tale articolo prevede che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrano le condizioni previste dal medesimo articolo. Con la modifica degli articoli 2903, 2947, 2948 e 2949 del codice civile, si uniforma, riducendolo, il termine di prescrizione breve a tre anni.
La normativa si applica a tutti i fatti la cui prescrizione è maturata, essendo già decorsi i tre anni al momento di entrata in vigore della legge. Sono fatti comunque fatti salvi i casi definiti con sentenza.
Commissioni del Senato
Provvedimenti in esame
Sicurezza stradale
L’esame del disegno di legge n. 1720 Disposizioni in materia di sicurezza stradale proseguirà da martedì 27 aprile in Commissione 8a Lavori pubblici, sede referente (relatore Cicolani, PdL).
Martedì 20 e mercoledì 21 aprile la Commissione Lavori pubblici ha svolto l’esame degli emendamenti al ddl n. 1720. Per quanto riguarda gli emendamenti di interesse per la Società Anas, la Commissione ha approvato l’emendamento 40.0.2 - Misure per il potenziamento del servizio Isoradio e del CCISS, mentre ha accantonato, in vista di trasformazione in Ordine del Giorno, l’emendamento 43.0.1 - Canoni Anas riferiti alle strade statali esterne ai centri abitati.
Circa l'esame degli emendamenti all'articolo 28, relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, la Commissione ha ritenuto opportuno invitare la Commissione Bilancio del Senato a rivedere il proprio parere contrario già espresso sui vari aspetti dell'articolo 28 stesso. Pertanto, tutti gli emendamenti all'articolo 28 sono stati accantonati.
Sono stati, inoltre, accantonati i seguenti emendamenti, di interesse per Anas:
33.0.12 Istituzione del Comitato per il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale;
34.2. Sistemi di controllo velocità “tutor”; 34.0.13 Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale; 40.0.1 Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale.
Si riportano in allegato i testi degli emendamenti approvati e di quelli accantonati.
A partire da martedì 27 aprile la Commissione 5a Bilancio, in sede consultiva, proseguirà l’esame della compatibilità finanziaria degli emendamenti al ddl 1720 (relatore Fleres, PdL).
Partecipazione democratica e opere pubbliche
Mercoledì 21 aprile in Aula del Senato è stato assegnato alla Commissione 13a Territorio e ambiente in sede referente il disegno di legge n. 2037 Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche.
Il provvedimento si pone l’obiettivo di definire un sistema di consultazione delle collettività locali nel cui ambito territoriale dovranno essere realizzate opere con rilevante impatto ambientale, sociale o economico. Il procedimento di consultazione intende individuare la soluzione ottimale, sia dal punto di vista economico che dell’accettazione
da parte della collettività interessata, per il soddisfacimento dei bisogni pubblici, eliminando così o almeno riducendo i contenziosi.
Il disegno di legge si compone di 3 articoli. L’articolo 1 reca le finalità del disegno di legge. L’articolo 2 delinea la fattispecie del sistema della consultazione pubblica, articolata negli strumenti dell’informazione, della consultazione, della concentrazione e del dibattito pubblico. L’articolo 3 istituisce e disciplina l’Osservatorio nazionale per il
dibattito pubblico, che ha il compito di verificare l’effettiva partecipazione delle collettività interessate ai processi di elaborazione e di scelta, in ordine alla valutazione di soluzioni alternative e alla ponderazione di interessi pubblici di rilevanza nazionale.
Commissioni bicamerali e di inchiesta
Audizioni
Federalismo fiscale
La Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale ha in programma un ciclo di audizioni in merito all’attuazione della Legge n.42/2009 in materia di federalismo fiscale.
Saranno ascoltati il Ministro per la semplificazione normativa, Calderoli, il Presidente della Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, Antonini (martedì 27 aprile) ed il Ministro per i rapporto con le Regioni, Fitto (giovedì 29 aprile).
La Legge del 5 maggio 2009, n. 42 recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, in vigore dal 21 maggio 2009, si colloca nel processo di riforma dello Stato e della Pubblica amministrazione.
I principi informatori, alla cui attuazione si dovrà provvedere con appositi decreti delegati, sono:
l’armonizzazione dei bilanci, così da assicurare che i bilanci degli enti territoriali siano redatti in base a criteri predefiniti ed uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, coerenti con quelli che disciplinano il bilancio dello Stato;
il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la fissazione degli obiettivi;
la perequazione;
l’autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni;
il monitoraggio della finanza pubblica e l’elaborazione di indicatori di risultato.
Si sottolinea in questa sede l’articolo 22 sulla perequazione infrastrutturale, che di seguito si riporta.
Art. 22 - Perequazione infrastrutturale
1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle nonne vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità', anche con riguardo all'entità' delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma I del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Allegati
Disegno di legge n. 1720
Emendamenti approvati dalla Commissione 8a Lavori pubblici del Senato il 21.4.2010.
40.0.2 - VIMERCATI, SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, RANUCCI, tutti del Gruppo PD
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art.40-bis.
(Misure per il potenziamento del servizio Isoradio e del CCISS)
1. Al fine di potenziare il servizio di informazione Isoradio e del Centro di coordinamento informazioni sicurezza stradale sull'intero territorio nazionale, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate:
a) per una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio e il miglioramento della qualità di ricezione del segnale radio sull'intera rete autostradale italiana e sulla rete delle strade extraurbane principali;
b) per una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio Isoradio e del Centro di coordinamento informazioni sicurezza stradale nella fascia oraria compresa fra le ore 24 e le ore 6 del mattino;
c) per una quota pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il rinnovo dei contratti di lavoro degli operatori di Isoradio e del centro informazioni sicurezza stradale;
d) per una quota pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il potenziamento degli organici di Isoradio e del centro informazioni sicurezza stradale.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma2.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera a), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettere b), c) e d), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Emendamenti accantonati dalla Commissione 8a Lavori pubblici del Senato il
21.4.2010.
33.0.12 (Testo 2) - GRILLO, Gruppo PdL
Dopo l'articolo 33, al Capo II inserire il seguente articolo:
«Art. 33-bis. (Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)
1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito definito ''Comitato''.
2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:
a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;
b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;
d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS spa e dalle società concessionarie;
e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione annuale della relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 40 del presente disegno di legge;
g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;
h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;
i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Per lo svolgimento e nei limiti delle attività di cui al comma 2, il Comitato può avvalersi dell'accesso a banche dati direttamente o indirettamente afferenti alla materia della sicurezza stradale e dei servizi strumentali di soggetti pubblici o privati operanti nel settore.
4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici da lui nominato;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181, e successive modificazioni.
5. I membri del Comitato di cui al comma 4 hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dai provvedimenti di nomina di cui al comma 5, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.
7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica».
34.0.13 - BALDINI, Gruppo PdL Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale)
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:
''Art. 1-bis. 1. Alle modifiche della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto legislativo, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.
3. Alle integrazioni della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale classificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di Anas S.p.A.. Successivamente alla
realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto legislativo e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.
4. Per le integrazioni della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.
5. Per i tratti di strada della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto legislativo con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente.
2. L'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato.».
34.2 - STIFFONI, MURA, PITTONI, tutti del Gruppo Lega Nord
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis: Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo le parole: ''di marcia'' aggiungere le seguenti: ''e dotate del sistema di controllo automatico della velocità Tutor'' e sostituire le parole da: ''possono elevare'' con la seguente: ''elevano''».
40.0.1 - MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI,
ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI, tutti del Gruppo PD
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale)
1. È istituita, con sede nelle città di Roma, l'Agenzia nazionale di sicurezza stradale, di seguito denominata ''Agenzia''. Essa opera in piena indipendenza di giudizio, con completa autonomia organizzativa e finanziaria, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica, allo scopo di tutelare e garantire la sicurezza stradale nonché la manutenzione e l'efficiente gestione della rete stradale nazionale.
2. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Agenzia svolge le funzioni assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. A tal fine, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale, l'Agenzia:
a) promuove e garantisce adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità della rete stradale nazionale;
b) vigila sulla realizzazione degli investimenti infrastrutturali e strutturali per l'adeguamento, la manutenzione e lo sviluppo della rete stradale nazionale a carico dei soggetti proprietari e concessionari;
c) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;
d) controlla che le condizioni di prestazione dei servizi e di realizzazione degli investimenti siano conformi alla legge, ai regolamenti, agli atti di regolazione e ai contenuti del contratto di concessione;
e) richiede ai soggetti proprietari e concessionari le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;
f) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti vigilati;
g) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
h) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni attualmente esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS S.p.A. e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di sicurezza del settore autostradale sono trasferite all'Agenzia. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di finanziamento dell'Agenzia.
4. Alle dipendenze dell'Agenzia è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 75 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della presente legge.
5. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Agenzia, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 4, la medesima Agenzia può avvalersi, nei limiti di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.
3. L'Agenzia può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma
4. L'Agenzia può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Agenzia può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita al comma 1, di esperti assunti con contratto a
tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi di personale dipendente di altre agenzie o di autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 6.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
43.0.1 (accantonato in vista di trasformazione in ordine del giorno) - FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO,
MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, tutti del Gruppo PD
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
«Art.43-bis. (Canoni ANAS riferiti alle strade statali esterne ai centri abitati)
1. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dallo gennaio 2010, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono rideterminati secondo i seguenti criteri:
a) i contratti stipulati prima del 1º gennaio 1998 sono aumentati, ai sensi dell'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 del 1997, in sede di primo adeguamento e del coefficiente di rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat per il periodo compreso tra la data della stipula del contratto e l'anno di riferimento del canone;
b) i contratti stipulati dopo il 1º gennaio 1998, sono definiti nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e commisurati al livello di sicurezza della strada.
2. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti esprime il nulla osta nell'esercizio della vigilanza prevista dall'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sentite le Organizzazioni rappresentative dei titolari di concessioni o autorizzazioni, verificando la congruità dei canoni ai prezzi di mercato. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti vigila sull'applicazione dei criteri di determinazione dei canoni.
3. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario».