Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Reti di comunicazione in pillole al 17 ottobre 2013

Le news della settimana

Golden Power: il Consiglio dei Ministri avvia l'iter dei regolamenti di attuazione per i poteri speciali nei settori strategici (energia, trasporti, comunicazioni)
Il Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2013 ha avviato il complesso iter di definizione dei regolamenti di attuazione del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 "Norme in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" (noti come "Golden Power"). Il Governo ha proceduto all'esame preliminare di tre schemi di DPR tra i quali: lo schema di DPR che individua gli attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge e lo schema di DPR che definisce le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge. Gli schemi saranno trasmessi al Parlamento e al Consiglio di Stato, e lo schema sui poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni anche alle Autorità indipendenti di settore, per i pareri di competenza.

 

Trasporto Pubblico Locale: al 19,7%l’aliquota di compartecipazione alle accise per finanziare il Fondo nazionale nel 2013
Con DPCM 26 luglio 2013 è stata determinata l'aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione che alimenta il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, istituito a decorrere dal 2013 dall'art. 16-bis del D.L. n. 95 del 2012. L'aliquota di compartecipazione è fissata al 19,7 per cento per l'anno 2013.

 

Commissione UE: ok agli aiuti di stato all’autotrasporto per passare dal trasporto su gomma a quello via mare
Con la Decisione n. 2013/487/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, pubblicata in GU UE L 265 dell' 8 ottobre 2013, è stato autorizzato l'aiuto di stato per lo sviluppo delle catene logistiche e il perfezionamento dell'intermodalità richiesto dall'Italia per gli anni 2010 e 2011. Si tratta delle proroga di un aiuto, già concesso per il triennio 2007-2009, che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto la cui entità è commisurata al differenziale esistente tra i costi esterni del trasporto su strada e quelli del trasporto marittimo, ed è basato sull'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e sul decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 gennaio 2011.
L'Italia si era impegnata a non dare esecuzione alla proproga dell'aiuto prima della decisione della Commissione. I beneficiari sono le imprese di autotrasporto dell'Unione, compresi i raggruppamenti temporanei o permanenti, così come le associazioni di operatori del trasporto, che imbarchino su navi merci i propri veicoli e cassemobili (accompagnati omeno dai relativi autisti), al fine di percorrere specifiche tratte marittime.

 

Corte di Giustizia UE: non garantita l’indipendenza del gestore dell'infrastrutture ferroviaria in Italia
Con Sentenza del 3 ottobre 2013, nella causa C-369/11 Commissione UE/Italia, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'Italia non rispetta il diritto dell'Unione europea. In particolare, l'Italia, non garantendo l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all'infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE.

La normativa italiana, secondo la Corte, non garantisce l'indipendenza di gestione del gestore dell'infrastruttura. Il diritto italiano ripartisce infatti la gestione delle «funzioni essenziali» tra, da un lato, Rete Ferroviaria Italiana SpA («RFI»), il gestore dell'infrastruttura sulla base di una concessione del Ministero dei Trasporti, e, dall'altro, questo stesso Ministero. RFI, pur essendo dotata di personalità giuridica autonoma, fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane («gruppo FS»), che comprende altresì Trenitalia SpA, la principale impresa ferroviaria italiana. RFI è incaricata del calcolo dei diritti di accesso alla rete per ogni operatore e della loro riscossione, sulla base delle tariffe fissate dal Ministro.

Il diritto dell'Unione conferisce agli Stati membri il compito di istituire un quadro per l'imposizione dei diritti nel rispetto dell'indipendenza gestionale del gestore dell'infrastruttura, cui spetta determinare i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e provvedere alla loro riscossione. Per contro, secondo la Commissione, riservandosi il potere di fissare il livello dei diritti di accesso alla rete, l'Italia priverebbe il gestore di uno strumento essenziale di gestione. La Corte rileva che la normativa italiana prevede che la determinazione dei diritti, fissata di concerto con il Ministro, vincoli il gestore. Sebbene il Ministro eserciti un mero controllo di legittimità, detto controllo dovrebbe tuttavia spettare all'organismo di regolamentazione, nel caso di specie all'URSF. La Corte ne trae la conclusione che la legge italiana non consente di assicurare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura.

 

Corte di giustizia UE: nel trasporto ferroviario illegittime le clausole che escludono i rimborsi ai passeggeri in caso di ritardo per cause di forza maggiore
La Corte di Giustizia dell'UE, con Sentenza del 26 settembre 2013, si è pronunciata sull'interpretazione degli articoli 17 e 30 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

La sentenza(sollecitata da un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa dell'Austria) interviene sulla limitazione dell'indennizzo prevista dall'art. 17 del Regolamento in caso di ritardo e stabilisce che l'art. 17 dev'essere interpretato nel senso che un'impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore.

In materia vigono infatti sì le regole uniformi internazionali della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, che esonerano il trasportatore dall'obbligo di risarcimento in caso di forza maggiore, ma queste riguardano esclusivamente il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno. Al contrario, l'indennizzo previsto dal regolamento CE, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha la diversa finalità di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto.

 

Alitalia: comunicato della Presidenza del Consiglio
Con comunicato del 10 ottobre 2013 il Governo esprime soddisfazione per la volontà di Poste SpA di partecipare, come importante partner industriale, all'aumento di capitale di Alitalia ed evidenzia che, assieme ai soci e agli impegni che il sistema bancario è pronto a sottoscrivere, l'apporto finanziario di Poste è in grado di conferire le risorse per raggiungere la ricapitalizzazione necessaria ad assicurare gli attuali servizi. Le sinergie industriali tra Alitalia e Poste, anche attraverso la compagnia aerea controllata Mistral Air, includono i settori del trasporto passeggeri e cargo - in coerenza con la strategia di sviluppo dell'e-commerce -, della fidelizzazione clienti nonché la condivisione delle infrastrutture logistiche, informatiche e di controllo.


Agenda digitale: la Conferenza Unificata ha approvato il decreto che semplifica in sicurezza la posa della fibra ottica
Il Dipartimento Comunicazioni del MISE rende noto che la Conferenza Unificata ha approvato il "decreto scavi" che prevede notevoli semplificazioni per la posa della fibra ottica. Il decreto è diviso in sezioni a seconda della tecnologia utilizzata (minitrincea, perforazione orizzontale e scavo tradizionale) e in base all'infrastruttura stradale: urbana, extraurbana e autostrade. Per salvaguardare la sicurezza delle strade, le infrastrutture digitali dovranno essere installate prioritariamente all'esterno della carreggiata, in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare tutte le altre opere strutturali. Nel caso di impossibilità tecnica nell'utilizzo del marciapiede e della banchina è consentito lo scavo in carreggiata, che dovrà essere realizzato il più vicino possibile al margine. L'estetica della strada è salvaguardata visto che le modalità di ripristino dovranno essere fatte con i medesimi materiali.

Andrea Franceschi