Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Stretta sugli accantonamenti delle concessionarie autostradali

La quota deducibile per ripristino e manutenzione scende all'1%

Roma, 28 luglio 2011 - Cambiano le regole per gli accantonamenti delle concessionarie autostradali. L'articolo 107, comma 2 del Tuir consente alle società concessionarie della costruzione e gestione di opere pubbliche (autostrade, ospedali, impianti sportivi, parcheggi, eccetera) di dedurre accantonamenti (e dunque importi stanziati in bilancio a fronte di spese future, non ancora effettivamente sostenute) al fondo di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione o per la manutenzione e riparazione di questi beni. La deduzione annua è ammessa nel limite del 5% del costo dell'opera e comunque fino a quando il fondo non raggiunge l'ammontare complessivo delle spese sostenute negli ultimi due esercizi. Se la spesa dell'anno supera invece l'ammontare del fondo, l'eccedenza si deduce a quote costanti nell'esercizio e nei cinque successivi (cioè per sesti). L'articolo 23, comma 9 del Dl 98/2011, come modificato dalla legge di conversione 111/2011, riduce dal 5 all'1%, per le sole concessionarie autostradali e di trafori, il tetto di accantonamenti deducibili, fermo restando il confronto dell'ammontare del fondo con il totale sostenuto negli ultimi due esercizi. Si consideri ad esempio una concessione autostradale su un bene di costo pari a mille. Il fondo di ripristino al 1 gennaio 2011 è pari a 50, le spese sostenute per manutenzione del bene nel 2010 e nel 2ousono complessivamente pari a 80. Nel 2011 sarà deducibile un accantonamento di io (pari a mille per 1%) che porta il fondo a fine anno a 6o (inferiore alle spese dell'ultimo biennio). L'introduzione di un limite più stringente per gli accantonamenti di autostrade e trafori (per le altre società che operano in concessione di costruzione e gestione, resta il tetto del 5%) comporta una maggiore diluizione nel tempo della deduzione degli oneri di ripristino e di manutenzione. Con la nuova quota dell'1%, che si applica dall'esercizio 2011, le società fmiranno per trovarsi a contabilizzare costi effettivi di ammontare superiore al fondo, dovendo rinviare l'eccedenza ai successivi cinque anni. La norma sulle spese delle concessionarie (compresa la trafori) si estendono, in base all'articolo 8 del Dm 8 giugno 2011, alle società Ias adopter, in deroga alle regole di derivazione dell'imponibile dalle risultanze di bilancio previste dall'articolo 83 del Tuir. Il paragrafo 21 dell'Ifric 12 impone a questi soggetti, in presenza di obblighi di mantenere o ripristinare l'efficienza dell'infrastruttura prima di riconsegnarla al concedente, di iscrivere in bilancio un fondo corrispondente alla migliore stima dei costi necessari a questo fine; costi che, in assenza della norma sopra richiamata, sarebbero stati interamente deducibili nell'anno di contabilizzazione. La novità non ha invece alcun impatto in materia di Irap. Per il tributo regionale, infatti, da un lato non sono ammesse deduzioni a titolo di accantonamento e dall'altro non si applicano le particolari regole forfettarie stabilite dal Tuir; conseguentemente, l'importo deducibile per spese di ripristino resta quello effettivamente sostenuto nell'esercizio e contabilizzato nelle voci rilevanti del conto economico.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)