Appalti, muta la conformazione dell'offerta al ribasso
Minimi salariali e costi della sicurezza concorrono alla determinazione del prezzo più basso
Roma, 16 settembre 2013 – Modificata la disciplina dell’art. 82 del Codice dei contratti pubblici ( criterio del prezzo più basso) per effetto della nuova norma introdotta dall'art. 32, comma 7- bis delle “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” in vigore dal 21 agosto scorso.
Per effetto del nuovo comma 3 Bis. il prezzo più basso viene, ora, determinato al netto :
• delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
• delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I minimi salariali ed I costi di sicurezza aziendale, sono dunque sottratti al gioco del mercato e della concorrenza, con la conseguenza che i concorrenti potranno strutturare l’offerta solo sulle parti eccedenti , ossia sui costi amministrativi della sicurezza aziendale ed il margine d’utile d’impresa.
Una vicenda normativa non del tutto nuova, che esordisce nel 2011 , in tema dei “criteri per la scelta dell’offerta migliore” con le modifiche apportate dal decreto legge n. 70/2011, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.106 all’articolo 81 del Codice dei Contratti che dispone l'individuazione dell’offerta migliore al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»
L’Autorità per la Vigilanza, nel dare conto dei risultati della consultazione pubblica indetta all’epoca sul nuovo comma 3 bis dell'art. 81 del Codice dei Contratti, sostenne che vi si potesse individuare l’obbligo di effettuare la verifica della congruità del costo del lavoro sia verificando la produttività presentata dal concorrente, che il livello ed il numero del personale necessario per garantirla,
Lo stesso Consiglio di Stato, peraltro, (cfr., ad esempio, sezione V, nella sentenza 23 giugno 2011 n. 3807), ha sostenuto la necessità di un’indagine sulla congruità dell’offerta che coinvolga non solo e non tanto gli aspetti logico-formali dell’offerta e delle sue giustificazioni, quanto piuttosto il concreto substrato materiale e organizzativo della struttura dell’impresa aggiudicataria,
Alla luce di quanto introdotto dal Decreto del Fare, sembrerebbe, dunque, farsi strada l'interpretazione dell'Autorità per la Vigilanza in ordine all'aobbligatorieta di un controllo sulla congruità del costo del lavoro su piani diversi
LE NORME DI RIFERIMENTO
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Testo aggiornato alle modifiche ex art. 32, comma 7 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Omissis
Art. 81
:«1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti, scelgono, fra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
3-bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»)
Art- 82 Criterio del prezzo più basso (come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Omissis
Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
Omissis
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
omissis