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Codice della strada: scatta l'aumento biennale, multe più care del 2,4%

Aggiornamento dal 1 gennaio

Roma, 4 gennaio 2011 - Chi parcheggia l'automobile sul marciapiede rischia da quest'anno una multa compresa fra 80 e 318 euro, anziché fra 78 e 311 euro (gli importi in vigore fino al 2010). Così pure chi usa il telefono cellulare alla guida, potrà incorrere in una sanzione compresa fra 152 e 608 euro, anziché da 48 a 594 euro. Sono questi alcuni effetti dell'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative previsto dal Codice della strada (decreto legislativo 285/92, articolo 195), che ha fatto scattare un aumento delle multe pari al 2,4% dal 1 gennaio. A fissare l'aggiornamento degli importi, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertata dall'Istat e riferita ai due anni precedenti, è stato il decreto del ministero della Giustizia del 22 dicembre 2010, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 305 del 31 dicembre 2010. II decreto (di concerto con i ministri dell'Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e dei trasporti), dovrebbe essere emanato entro il 10 dicembre ed entrare in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice della strada (1 gennaio 1993), però, questa tempistica non è mai stata rispettata, con la conseguenza di una problematicità nell'applicazione degli aumenti, considerando l'elevatissimo numero di corpi di Polizia dello Stato e degli enti locali deputati all'applicazione delle novità. II rincaro pub essere applicato solo alle sanzioni che sono rimaste invariate per tutto il biennio precedente. Restano escluse, dunque, dall'applicazione degli aumenti le sanzioni che sono state inasprite nel frattempo (legge 94/2009 e 120 del 2010). Rimangono invariate, dunque, le sanzionipecuniarie applicate alla circolazione vietata per smog, all'apposizione di segnali abusivi, al commercio di pezzi non omologati, all'uso di veicoli già sospesi dalla circolazione per mancata revisione, all'uso di motorini truccati o con targa non visibile, al rilascio di patente a soggetti privi dei necessari requisiti morali, all'eccesso di velocità dai 4o Km orari in su, al divieto di fermata o sosta per ciclomotori e moto a due ruote, alla violazione dei tempi di guida o di riposo obbligatori per gli autisti di mezzi pesanti, alla guida con ebbrezza lieve (con tasso alcolemico compreso fra 0,51 a e 0,80 grammi/litro). L'adeguamento delle multe all'inflazione fu concepito per mantenere inalterata la deterrenza delle sanzioni. Questo fine, però, risulta forse travalicato, rispetto alle intenzioni del legislatore, laddove all'aumento dei prezzi non corrisponda un adeguamento paritario dei redditi: in una fase di recessione, il rischio è quello di rendere la sanzione sproporzionata rispetto al danno, ipotetico o reale, prodotto dalla violazione. A titolo d'esempio, si consideri che nel 1993 il posteggio di un'auto sul marciapiede prevedeva una sanzione da 100 mila a 400 mila lire, mentre, dal 1 gennaio 2011 il minimo, cioè la cifra che è possibile pagare entro sessanta giorni, è pari 80 euro, con un massimo che raggiunge i 318 euro: l'aumento composto dal 1993 risulta così di poco inferiore al 55 per cento. Una volta accertato il tasso di inflazione del biennio precedente, l'aumento è applicato sui limiti edittali della sanzione pecuniaria (minimo e massimo). Nel caso, decisamente frequente, in cui l'operazione determini una cifra con decimali di euro, si applica il meccanismo di arrotondamento previsto dal comma 3 bis dell'articolo 195 del Codice della strada: per eccesso, se la frazione decimale risultante è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se i decimali sono inferiori a questo limite.

(Fonte Il sole 24 Ore)

Silvio Scotti