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Briciole di pane

Corridoio I, Corte Conti: Ritardi mettono a rischio fondi Ue

Roma 3 agosto 2010 - Disco rosso dalla Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dell'intervento infrastrutturale "strategico" per il "quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza lotti 1, 2, 3 e 4" nell'ambito del Corridoio europeo Berlino-Palermo "Asse ferroviario Monaco-Verona". L'opera, ricorda la magistratura contabile, "ammessa a contributo comunitario", si inserisce "come iniziativa intermodale di importanza europea avendo, tra l'altro, come obiettivo il graduale spostamento del trasporto merci sulla strada ferrata". Ma per la Corte ora "i ritardi e le disfunzioni accertate", dove "non rimossi in modo tempestivo", potrebbero provocare "la revoca del finanziamento comunitario, gravi slittamenti temporali nella definizione degli obiettivi, insostenibile lievitazione dei costi in relazione alle gia' insufficienti risorse disponibili". Nella relazione si osserva come "le prime scadenze inderogabili previste dal contributo comunitario vengono a concretizzarsi nel novembre 2010, data ravvicinata, gia' al momento difficilmente compatibile con i tempi delle procedure istruttorie del Comitato interministeriale per la Programmazione economica, con gli ulteriori controlli della Ragioneria generale dello Stato e con la registrazione della delibera del Comitato stesso". Per questo motivo la Corte dei Conti "ha convocato tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati" e "alla luce del contraddittorio intervenuto e sentite le osservazioni dei vari enti coinvolti", la magistratura contabile ha individuato "le azioni assolutamente prioritarie per salvaguardare contributo comunitario e tempistica dell'opera" ovvero: "avvio della progettazione definitiva dei lotti Fortezza-Verona; finanziamento di un lotto di lavori almeno pari al 10 o al 20 per cento, secondo i parametri previsti dall'art. 2, comma 232, della legge finanziaria 2010"."Tali elementi - si legge nella relazione - appaiono imprescindibili per superare i motivi ostativi alla registrazione delle precedenti delibere del Comitato interministeriale per la Programmazione economica, che la stessa Corte dei Conti, in sede di controllo preventivo, aveva giudicato prive di copertura economico-finanziaria. Sono state comunque formulate critiche alla impostazione programmatica di questa opera prioritaria, che prevede un completamento molto lontano nel tempo (2030), quando lo scenario di riferimento potrebbe essere estremamente diverso da quello che ne ha ispirato la priorita'". Per la Corte "precaria" appare anche "l'attuazione del cosiddetto finanziamento incrociato che dovrebbe consentire la utilizzazione di parte dei proventi tariffari dell'Autostrada del Brennero per finanziare la costruzione della collegata galleria di base del Brennero e della stessa tratta Fortezza-Verona". Allo stato "esso presuppone una negoziazione con la Societa' concessionaria (in scadenza) per la utilizzazione di fondi accantonati fin dal 1997" ma i magistrati contabili hanno segnalato "il potenziale conflitto di interessi degli Enti territoriali comproprietari della societa' e interessati ai dividendi del servizio autostradale ma contemporaneamente esponenziali degli interessi delle collettivita', destinatarie del beneficio del congestionamento del traffico autostradale".Analogamente, la Corte dei Conti ha espresso "critiche" circa "la sproporzione, non ispirata al principio della equita' contributiva, tra aumenti tariffari gia' concessi e mancata utilizzazione degli aumenti per le finalita' di interesse generale. Osservazioni critiche sono state formulate nei confronti del contratto di programma tra lo Stato e Ferrovie dello stato in quanto la sua struttura non e' quella di un contratto vero e proprio bensi' di documento-quadro, la cui attuazione viene sottoposta alle insindacabili esigenze della finanza pubblica, interpretate dal ministero dell'Economia. Inoltre i fabbisogni riportati nel contratto di programma non costituiscono impegni da parte dello Stato alla iscrizione in bilancio, bensi' rivestono carattere informativo per il Ministero azionista e sono destinati ad essere eventualmente recepiti nella redazione di documenti di programmazione finanziaria quali il Dpef o la legge finanziaria. Un simile contesto programmatico - osserva la magistratura contabile - risulta funzionale alle sole esigenze del ministero dell'Economia, il quale regola in tal modo i flussi finanziari in relazione alle proprie valutazioni contingentemente ispirate dalle esigenze di finanza pubblica, evitando il rigore indefettibile di un contratto civilisticamente inteso". Ma "sotto il profilo tecnico e manageriale detto schema appare deficitario e non corrispondente a quello di altri Paesi occidentali, i quali impiegano tempi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie molto piu' rapidi, pur avendo analoghi problemi in ordine agli equilibri di finanza pubblica". Ora "senza scendere in complesse analisi comparatistiche si puo' rilevare che i sistemi piu' efficienti si basano sulla capacita' di selezionare gli interventi attraverso criteri di priorita', evitando di ammettere a finanziamento pianificazioni complessivamente sprovviste del requisito della fattibilita'. Il finanziamento a pioggia, che continua a essere la modalita' preferita dalla nostra legislazione e dalla sua prassi applicativa, se soddisfa formalmente il maggior numero di velleita' localistiche, penalizza tuttavia la capacita' di selezione, la tempistica e le certezze realizzative".Per la Corte dei Conti "e' stata accertata la sostanziale inattuazione delle norme sul cosiddetto finanziamento incrociato, il quale doveva condurre all'impiego di parte dei proventi dell'autostrada del Brennero nell'infrastruttura ferroviaria. A oggi le somme accantonate dalla Societa' concessionaria, sulla base della legge del 1997, non sono state ancora utilizzate. Le risultanze della istruttoria hanno consentito di verificare l'abbandono dell'originario modulo giuridico per la realizzazione dell'opera, quello del contraente generale. Esso non corrispondeva alle caratteristiche minime previste dall'ordinamento comunitario, secondo cui la contraenza generale e' ammissibile solo quando il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte anticipato dal contraente e collegato alla disponibilita' dell'opera stessa per il committente o per utenti terzi. L'adeguamento della legislazione nazionale al principio comunitario (art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008, sta provocando l'abbandono di un modulo, concepito in Italia come la vecchia concessione di committenza, cioe' strumento di lucro senza rischi per l'affidatario attraverso il ricarico di spese generali proporzionate al valore delle opere e dei servizi. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana Spa hanno segnalato le ampie possibilita' di risparmio conseguibili sostituendo la contraenza generale con l'appalto-integrato. La Corte dei Conti - conclude la relazione - pur condividendo la minore onerosita' dell'istituto contrattuale, ha segnalato i rischi dell'appalto-integrato in un contesto contrassegnato da una definizione progettuale ancora precaria e dalla possibilita' di notevoli imprevisti collegati alla forte incidenza dei lavori in galleria".