I decreti sulla valutazione costi-benefici per scegliere le opere
L'iter del provvedimento è ancora lungo, altri passaggi dovranno seguire
Roma, 17 ottobre 2011 - Primo sì del Governo (nel Consiglio dei ministri del 6 ottobre) a due decreti legislativi che introducono la valutazione comparativa costi-benefici delle opere pubbliche, ai fini della selezione delle priorità, e la revoca automatica dei finanziamenti in caso di mancato avvio dei lavori nei tempi indicati. Tuttavia sono ancora molto lunghi i passaggi prima che queste due riforme vedano effettivamente la luce. I due schemi di Dlgs devono ottenere i pareri delle Camere entro 60 giorni dalla trasmissione, e poi essere riapprovati in versione definitiva dal Governo. Inoltre per attuare il principio del definanziamento dell'opera servirà un ulteriore Dpcm, previo parere del Cipe, su proposta del ministro dell'Economia di concerto con quelli delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico. E ancora più lunga sarà la strada per la valutazione e scelta delle opere: prima un Dpcm con un modello guida per i Ministeri, che su questa base dovranno fare ciascuno le «linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» nel proprio settore.
VALUTAZIONE DELLE OPERE - Finora la scelta di quali opere pubbliche inserire o meno nel programma triennale era del tutto discrezionale: né il codice appalti né il regolamento indicano criteri di valutazione e scelta. Ora invece il primo dei due Dlgs (su delega fissata dall'articolo 30, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) stabilisce che «I Ministeri sono tenuti a svolgere le attività di valutazione ex ante ed ex posto. Ogni Ministero deve redigere un «Documento pluriennale di pianificazione», che contenga: 1) l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; 2) la metodologia e le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare, individuando le priorità; 3) i criteri per le valutazioni ex post degli interventi, e gli esiti delle valutazioni ex post già effettuate. Il primo punto deve contenere l'analisi della domanda attuale e futura e gli obiettivi di risultato con relativi indicatori. La valutazione ex ante delle singole opere deve individuare, attraverso specifici studi di fattibilità, «le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi». Devono essere fatte analisi costi-benefici delle singole opere, l'analisi dei rischi, il piano economico-finanziario con le possibili fonti di finanziamento. «Sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'articolo 3 — si legge — e della valutazione ex ante delle singole opere di cui all'articolo 4, i Ministeri selezionano in via definitiva le opere da includere nel documento». Deve inoltre essere fatta una valutazione ex post delle opere, «per misurare ... l'efficacia e l'utilità delle opere realizzate ... entro un triennio dalla loro messa in funzione».
DEFINANZIAMENTO OPERE - Il secondo schema di Dlgs prevede che con Dpcm (previo il complesso iter descritto sopra) siano stabiliti «i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche nei tempi previsti». Lo stesso Dpcm dovrà provvedere alla «definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio». In sostanza, dunque, il Dlgs non fa che confermare il principio contenuto nella legge delega del 2009, rinviando a un successivo Dpcm. Lo schema di Dlgs stabilisce inoltre che nella legge di bilancio tutti i capitoli di spesa per le opere pubbliche devono essere divisi, per ogni Ministero, tra un fondo progetti e un fondo opere.
LE PRINCIPALI NOVITÀ - I due Dlgs approvati in prima lettura dal Cdm i16 ottobre 2011
• Ogni Ministero deve elaborare un documento unico di pianificazione, per tutte le opere pubbliche di propria competenza, che contenga: valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi; valutazione ex ante costi-benefici delle singole opere; selezione delle priorità; valutazione ex post delle opere (una volta entrate in funzione) • Entro 6O giorni dal Dlgs il Governo deve emanare un Dpcm in cui si dettino ai Ministeri criteri e procedure per le valutazioni ex ante, per le selezione delle opere, per la valutazione ex post. Entro 90 giorni dall'uscita del Dpcm, i Ministeri devono emanare le loro Linee guida
• Nel secondo Dlgs si stabilisce che — con Dpcm — il Governo deve fissare i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per le opere pubbliche. Devono essere fissate in particolare «procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio»