Lavori: principi in tema di validità temporale della VIA e varianti “semplificate”
Il termine di cinque anni per la realizzazione di interventi positivamente sottoposti alla procedura di VIA si applica solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 4/2008 (TAR Toscana, sez. I, 2 novembre 2022, n. 1229)

Se il privato impugna il progetto esecutivo (senza avere impugnato tempestivamente il progetto definitivo), le censure che riguardano segmenti procedimentali antecedenti a questo (come quello relativo alla VIA) definiti dall’approvazione del progetto definitivo dell’opera sono inammissibili.
Il termine di cinque anni per la realizzazione di interventi positivamente sottoposti alla procedura di VIA si applica solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 4/2008, non essendo previsto alcun termine di validità per le valutazioni di impatto ambientale e per quelle di esclusione adottate in procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del succitato d. lgs n. 4/2008.
Il verbale di immissione nel possesso non è impugnabile per vizi propri, perché è un atto non caratterizzato dal carattere provvedimentale. Infatti, il verbale di consistenza e immissione in possesso non è atto idoneo a ledere posizioni soggettive, ma è espressione di una funzione meramente esecutiva e non è in grado di esprimere alcuna volontà dell'Amministrazione.
L’art. 169, commi 3 e 6 del d.lgs n. 163/2006, prevede le c.d varianti “semplificate” che non comportano modificazioni della localizzazione e consentono di includere nella progettazione esecutiva anche aree diverse da quelle indicate nella progettazione definitiva (nel caso di specie, l’approvazione del progetto esecutivo conteneva una nuova dichiarazione di pubblica utilità delle aree integrative individuate nel progetto esecutivo).