Accesso agli atti, gare: l’istanza è inammissibile se l’aggiudicazione si è già consolidata
Se il concorrente non ha tempestivamente impugnato l’aggiudicazione, l’istanza di accesso alle offerte degli altri concorrenti è inammissibile per carenza di un interesse concreto e attuale (TAR Lazio, sez. IV, 17 gennaio 2023, n. 824)

È inammissibile l’istanza di accesso alle offerte degli altri concorrenti proposta da un concorrente che non abbia tempestivamente impugnato il provvedimento di aggiudicazione, perché la richiesta si sostanzierebbe in una domanda di riesame in autotutela dell'esito delle operazioni di gara (nella specie, l’istanza di accesso aveva ad oggetto le offerte tecniche delle concorrenti che precedevano in graduatoria la ricorrente): in tal caso, l’istanza non può ritenersi sorretta da un interesse concreto e attuale, ma solo da un interesse eventuale che potrebbe acquisire i connotati della concretezza e attualità solo se scaturisse da una discrezionale rivalutazione da parte della stazione appaltante, e violerebbe anche il divieto di domande di tutela preventiva dell'interesse legittimo, dirette cioè ad orientare l'azione futura dell'Amministrazione prima che questa abbia provveduto (l’art. 34, comma 2 c.p.a. stabilisce infatti che il giudice non può pronunciarsi "con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati").
Non è consentito l’accesso alle offerte tecniche e alla progettazione quando comporti la rivelazione di segreti tecnici/commerciali e l’apprendimento del contenuto di eventuali proposte migliorative. Difatti, “la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia”.