Ambiente, rifiuti: l’obbligo di rimozione sancito dall’art. 14 CdS non opera in caso di rifiuti abbandonati in aree diverse dalla sede stradale
Gli obblighi di manutenzione, gestione e pulizia gravanti sugli enti proprietari delle strade operano esclusivamente per le strade e per le relative pertinenze (TAR Calabria, Reggio Calabria, 26 aprile 2023 n. 353)
L’art. 192 del d.lgs n. 152/2006 prescrive il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, e pone l’obbligo di rimozione dei rifiuti in via principale sull’inquinatore e in solido, quali coobbligati, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area se a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa (da accertare previo contraddittorio), secondo il principio “chi inquina paga”.
L’art. 192 del d.lgs n. 152/2006 impone in via solidale le conseguenze ripristinatorie della condotta lesiva dell’ambiente anche in capo al proprietario, ma solo se questi risulti responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non avere adottato le cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito.
L’art. 14 del d.lgs n. 285/1992 ‒ che pone in capo agli enti proprietari delle strade un generale obbligo di manutenzione, gestione e pulizia delle stesse e delle loro pertinenze ‒ non è di per sé idoneo a integrare l’elemento soggettivo richiesto per l’esercizio del potere disciplinato dall’art. 192, comma 3, d.lgs n. 152/2006; in ogni caso, affinché ciò possa verificarsi è necessario che l’ordine di rimozione riguardi una strada o una sua pertinenza, vista la correlazione dell’obbligo manutentivo posto dalla citata disposizione del Codice della strada a “garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” e non al ripristino ambientale. Ne deriva l’illegittimità dell’ordine di rimozione dei rifiuti quando esso non miri al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale ma risponda invece a finalità di tipo sanzionatorio (nella specie il TAR Calabria ha accolto il ricorso proposto da ANAS avverso un’ordinanza comunale che le aveva ordinato di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su un terreno sottostante un cavalcavia particolarmente trafficato, in relazione al quale non ha ritenuto sussistente l’obbligo di vigilanza prescritto dall’art. 14 del Codice della strada, sufficiente a fondare l’addebito di negligenza che legittima l’adozione nei confronti dell’ente gestore della strada dell’ordine di rimozione dei rifiuti).