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Briciole di pane

Appalto, compensazione prezzi: l’art. 1-septies d.l. n. 73/2021 non si applica all’accordo quadro ma ai soli atti applicativi contrattualizzati o in corso di esecuzione

Il meccanismo di compensazione è applicabile ai soli contratti “in corso di esecuzione” al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 (TAR Sicilia, sez. I, 11 aprile 2023, n. 1203)

L’art. 1-septies del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinaria legato agli incrementi di prezzo dei materiali di costruzione più significativi che superino una determinata soglia, in deroga a quanto previsto dall’art. 133, commi 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 163/2006 e dall’art. 106 del d.lgs n. 50/2016. Tale meccanismo consiste nel riconoscimento di una sorta di indennizzo forfettario che non incide sui prezzi già praticati all’appalto, a differenza dell’aggiornamento dei prezziari previsto dall’art. 26, comma 8, del d.l. 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

Il meccanismo è applicabile ai soli “contratti in corso di esecuzione” al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 106/2021); esso non è perciò applicabile agli accordi quadro anche se già efficaci e in corso di esecuzione, ma (i) ai soli atti applicativi contrattualizzati o, in alternativa, (ii) a quelli per i quali era intervenuta la consegna in via di urgenza dei lavori alla data di entrata in vigore della legge.

Le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l'offerta possono legittimare un ritiro dell'operatore dalla gara o la non accettazione della stipula; non è invece legittima la pretesa dell’operatore di ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo. Né è applicabile in simili ipotesi la disciplina delle sopravvenienze contrattuali, posto che queste riguardano la fase di esecuzione del contratto e le alterazioni che possono generarsi nel corso del rapporto e non la fase antecedente alla stipula, in cui l'eventuale insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere il contratto.

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  TAR PA 1203_2023.pdf