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Appalto, compensazione prezzi: l’art. 1-septies d.l. n. 73/2021 non si applica all’accordo quadro ma ai soli contratti applicativi

Il meccanismo di compensazione è applicabile ai soli contratti “in corso di esecuzione” al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 (TAR Basilicata, sez. I, 4 maggio 2023 n. 264 e 5 maggio 2023 n. 267)

Il TAR Basilicata si è pronunciato sulla questione dell’applicabilità agli accordi quadro del meccanismo di compensazione dei prezzi previsto dall’art. 1-septies del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.

L’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinaria legato agli incrementi di prezzo dei materiali di costruzione più significativi che superino una determinata soglia, in deroga a quanto previsto dall’art. 133, commi 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 163/2006 e dall’art. 106 del d.lgs n. 50/2016. Tale meccanismo consiste nel riconoscimento di una sorta di indennizzo forfettario che non incide sui prezzi già praticati all’appalto, a differenza dell’aggiornamento dei prezziari previsto dall’art. 26, comma 8, del d.l. 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

L’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 richiede, quale essenziale condizione di ammissione al beneficio, che il contratto, alla data del 25 luglio 2021, non sia stato soltanto stipulato ma sia anche “in corso di esecuzione” (comma 1): e non è perciò applicabile agli accordi quadro anche se già efficaci e in corso di esecuzione, ma ai soli atti applicativi contrattualizzati (nella specie, secondo il TAR, va escluso che l’accordo quadro possa qualificarsi come “contratto in corso di esecuzione … prima della stipula del contratto applicativo nel cui svolgimento soltanto si sono manifestati, in concreto, gli squilibri del sinallagma contrattuale e le connesse esigenze di compensazione economica di cui si controverte”).

Il TAR Basilicata ha anche ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 sollevati dal ricorrente avendo ritenuto tale norma espressione della discrezionalità legislativa, che in ogni caso “reca un ragionevole contemperamento di molteplici interessi (quello delle imprese alla compensazione degli extra costi e quello finanziario dello Stato), in ossequio ad un imprescindibile criterio di effettività (richiedendo, cioè, che il rapporto contrattuale suscettibile di riequilibrio sia in corso di esecuzione)”.

  https://bit.ly/42Durjn

  https://bit.ly/3B9mypS

  TAR PZ 264_2023.pdf

  TAR PZ 267_2023.pdf