Appalto, contraente generale: importanti principi sostanziali e processuali in materia di riserve
Merita integrale lettura questa importante sentenza del Tribunale di Roma in materia di riserve (Tribunale Roma, sez. XVII, 2 gennaio 2023, n. 64)

L’affidatario che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere tempestivamente apposita riserva secondo le modalità indicate dall’art. 31 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145.
La tardività della riserva costituisce un’eccezione in senso stretto e deve essere contestata dalla stazione appaltante, a pena di decadenza, nella prima difesa utile senza necessità di specificare i requisiti formali omessi dall’affidatario, gravando su quest’ultimo l’onere di dimostrare la tempestività della stessa. Diversamente, se nel corso dell’appalto il direttore dei lavori (e quindi la stazione appaltante per il tramite degli organi muniti di potere dispositivo) abbia contestato solo nel merito la fondatezza delle riserve iscritte senza eccepirne la tardività, e se, soprattutto, nel corso del successivo giudizio di merito instaurato per il pagamento di compensi ulteriori, la stazione appaltante abbia sollevato l’eccezione di decadenza solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo – ovvero entro i termini perentori previsti per la costituzione in giudizio - l’amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili.
Ai sensi dell’art. 64 del r.d. 25 maggio 1895 n. 350, se l’affidatario non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Tale presunzione ha però natura relativa ed è superabile dalla prova della volontà di non accettare il conto finale, come nel caso di riproposizione delle riserve nel registro di contabilità sottoscritto contestualmente allo stato finale.
L’affidatario non ha diritto al risarcimento del danno per ritardata emissione del certificato di collaudo in mancanza di “prova specifica” del danno patito.
Le condizioni meteorologiche avverse “non sono un fatto imprevedibile nell’economia generale di un cantiere” e perciò “non possono costituire il presupposto per una pretesa risarcitoria da parte dell’appaltatore, trattandosi di un evento imprevisto non imputabile alla stazione appaltante, potendo soltanto giustificare il ritardo nell’esecuzione dei lavori senza l’applicazione di penali”. In ogni caso “non è sufficiente indicare le giornate di pioggia in un mese per giungere alla valutazione di condizioni di maltempo eccezionalmente avverse, dovendosi verificare se la pioggia abbia realmente impedito i lavori, ovvero se le precipitazioni si siano verificate fuori dell’orario di lavoro, oppure non in quantità tale da dover interrompere le opere all’esterno (le opere in galleria non sono soggette a pregiudizio per pioggia)”.
La ridotta produzione causata da c.d. sorprese geologiche non configura un andamento anomalo dell’appalto per causa imputabile ad ANAS.
Nel caso in cui il capitolato speciale ponga a carico del contraente generale l’onere di assicurare la segnaletica diurna e notturna dei tratti stradali interessati dai lavori e di sostenerne le relative spese, il contraente generale non può pretendere compensi ulteriori per l’esecuzione di tali servizi e attività, essendo la relativa remunerazione già stata prevista dal contratto.
Ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 231/2002 e 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161, la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e quindi i relativi interessi si applicano anche agli appalti di lavori pubblici disciplinati dal d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e dal relativo regolamento di attuazione solo a decorrere dall’1 gennaio 2013 (art. 3, comma 1, d.lgs 9 novembre 2012, n. 192).