Appalto, garanzie: se c’è stata consegna d’urgenza dei lavori è possibile escutere la cauzione definitiva anche in mancanza di contratto
Se vi è stata la consegna dei lavori in via d’urgenza è possibile escutere la cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto anche in mancanza della stipula del contratto. La consegna dei lavori in via d’urgenza, infatti, anche se non è seguita dalla stipula del contratto di appalto, determina l’insorgenza in via anticipata “di diritti ed obblighi in capo alle parti, in relazione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verbale di consegna” (Corte Appello Bologna, sez. III, 15 luglio 2022 n. 1570).

Se vi è stata la consegna dei lavori in via d’urgenza è possibile escutere la cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto anche in mancanza della stipula del contratto. La consegna dei lavori in via d’urgenza, infatti, anche se non è seguita dalla stipula del contratto di appalto, determina l’insorgenza in via anticipata “di diritti ed obblighi in capo alle parti, in relazione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verbale di consegna”.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
In mancanza di diversa ed esplicita volontà delle parti la società capogruppo di una associazione temporanea di imprese aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche agisce quale mandataria delle altre società partecipanti all'associazione; di conseguenza, il contratto di garanzia da questa stipulato è vincolante anche per queste ultime, le quali tutte sono obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che la polizza sia stata stipulata prima o dopo la costituzione dell’associazione.