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Appalto integrato: controllo della validità del progetto e tempestività delle riserve

L’appaltatore ha l’obbligo di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente (Corte Appello Roma, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 182)

Rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso; pertanto “la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo”. L’appaltatore è infatti tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori ed è esente da responsabilità “solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali”.

La diligenza richiesta all’appaltatore nel controllo della validità del progetto predisposto dal committente trova un limite nelle sole circostanze non rilevabili con le normali conoscenze e procedure. Tale principio vale a maggior ragione nell’appalto integrato, nel quale l’appaltatore deve predisporre il progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo fornito dal committente e, quindi, la verifica della validità di quest’ultimo ha immediata incidenza sull’obbligo contrattuale a carico dell’impresa.

Nell'appalto integrato l'accordo si forma sul progetto definitivo e non su quello esecutivo che deve essere sviluppato dall’impresa aggiudicataria, la quale assume l'onere di “esaminare in tutti i suoi aspetti e di verificare la fattibilità del progetto proposto dalla stazione appaltante, accertando l'esistenza di eventuali ostacoli alla regolare esecuzione dei lavori e la necessità di acquisire ulteriori nulla osta o autorizzazioni, poiché il progetto definitivo posto a base di gara rappresenta non l'ultimo dei livelli di progettazione ma un livello intermedio come tale suscettibile di modifiche o integrazioni”.

La disciplina in tema di iscrizione delle riserve ha una funzione di tutela della P.A. committente che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve poter provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica e valutare in ogni momento l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dell'interesse pubblico (nella specie, il Tribunale ha ritenuto tardiva la riserva iscritta nel registro di contabilità dall’appaltatore quasi un anno dopo l’avvenimento del fatto pregiudizievole).

L'onere della prova di avere tempestivamente iscritto le riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intende avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto.

  CdA RM 182_2023.pdf