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Appalto, risoluzione per inadempimento: è legittima in caso di ritardo dell’inizio dei lavori imputabile all’appaltatrice

Il ritardo nell’inizio dei lavori imputabile all’impresa appaltatrice costituisce grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto di appalto (Tribunale Roma, sez. II, 11 giugno 2023)

Il ritardo nell’inizio dei lavori imputabile all’impresa appaltatrice (nella specie, un ritardo di tre mesi a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione dei servizi), nonché la tardiva comunicazione della sostituzione dell’amministratore unico (a causa dell’arresto di quest’ultimo) alla stazione appaltante costituiscono grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto di appalto e la riduzione del compenso commisurata all’inadempimento della prestazione.

A seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile all’impresa appaltatrice, la stazione appaltante ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’affidamento ad altra impresa dei lavori oggetto del contratto, e al rimborso degli oneri sostenuti per far fronte al contenzioso originatosi a causa dell’inadempimento.

 

  TC RM 11giu2023.pdf