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Contraente generale: chi risponde dei danni da attività pericolosa?

La responsabilità per i danni da attività pericolosa (tra cui può rientrare anche l’attività edilizia soprattutto quando implica rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento e di spostamento di masse terrose e scavi profondi che interessano vaste aree) grava esclusivamente sul soggetto che la esercita, nel caso di specie il Contraente generale (Tribunale di Caltanissetta, 10 febbraio 2022, n. 113).

Ai sensi dell’art. 2050 c.c. “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Rientrano in tale fattispecie non solo le attività espressamente qualificate come “pericolose” dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma tutte le attività che per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati comportano la rilevante probabilità del verificarsi del danno.

Anche l'attività edilizia può essere considerata “pericolosa”, soprattutto quando implica rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento e di spostamento di masse terrose e scavi profondi che interessano vaste aree, ed è idonea a fondare la responsabilità per danni prevista dall’art. 2050 c.c.

Con specifico riferimento all’ipotesi di affidamento al Contraente generale, il Tribunale di Caltanissetta ha affermato che “la particolare responsabilità prevista dall'art. 2050 cod. civ. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non su chi gli ha affidato tale attività in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore”.

Tribunale di Caltanissetta, 10 febbraio 2022, n. 113

  TC CL 113_2022.pdf