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Contratto: è legittima la risoluzione esercitata dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori

Il termine per l’ultimazione dei lavori è il termine entro il quale la stazione appaltante potrebbe pretendere l’esecuzione di nuovi e ulteriori interventi ma, se decorre inutilmente, non determina la cessazione degli effetti dell’intero contratto: ne deriva che il suo decorso non impedisce alla stazione appaltante di esercitare la risoluzione per inadempimento (Tribunale Cagliari, ord. 14 giugno 2022).

Il termine per l’ultimazione dei lavori è il termine entro il quale la stazione appaltante potrebbe pretendere l’esecuzione di nuovi e ulteriori interventi ma, se decorre inutilmente, non determina la cessazione degli effetti dell’intero contratto. Ne deriva che il suo decorso non impedisce alla stazione appaltante di esercitare la risoluzione per inadempimento.
Le fattispecie di risoluzione del contratto di appalto previste, rispettivamente, dall’art 108, comma 3 (inadempimento) e comma 4 (ritardo nell’adempimento) del d.lgs n. 50/2016 sono tra loro alternative; tuttavia, quando sussistono i presupposti per l’applicazione di entrambe, il contestuale richiamo delle due disposizioni non incide sulla legittimità della risoluzione, non essendo necessario che la stazione appaltante specifichi a quale di esse intende far riferimento.

  TC CA 14giu2022.pdf