Espropri, determinazione dell’indennità: il ritardo colpevole del privato nella nomina della terna dei tecnici autorizza l’amministrazione a rivolgersi alla Commissione ex art. 41 TUE
Se il privato non procede alla nomina della terna dei tecnici per la determinazione dell’indennità di esproprio, l’autorità espropriante può chiedere che tale determinazione venga effettuata da una Commissione nominata ex art. 41 TUE (TAR Veneto, sez. II, 31 maggio 2023 n. 749)
L’art. 22, comma 4, dPR n. 327/2001 prevede che, nel caso in cui il privato interessato non condivida l’indennità provvisoriamente determinata dall’autorità espropriante, quest’ultimo possa chiedere che l’indennità sia determinata dai tecnici nominati ai sensi dell’art. 21, comma 3, dPR n. 327/2001 entro il termine di trenta giorni dall’immissione nel possesso. In caso di ritardo nell’attivazione del procedimento di nomina dei tecnici da parte dei privati interessati, l’autorità espropriante può chiedere che l’indennità sia determinata dalla Commissione Provinciale Espropri nominata ai sensi dell’art. 41, comma 1, dPR n. 327/2001, composta unicamente da rappresentanti indicati dalla Provincia e dalla Regione.
Il procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione, pur essendo circondato da una serie di garanzie partecipative per il privato - tra le quali l’attivabilità di un procedimento di determinazione dell’indennità in cui è legittimato ad indicare un tecnico di propria fiducia – deve concludersi nei tempi certi fissati dalle norme. In particolare, l’art. 21, comma 15, prevede che, ove il privato non abbia esercitato la facoltà concessagli dal comma 3 entro il termine previsto, l’autorità espropriante possa chiedere la determinazione dell’indennità alla Commissione ex art. 41 (composta unicamente da rappresentanti di varie amministrazioni) che deve pronunciarsi nei successivi novanta giorni.
È inammissibile il ricorso collettivo proposto da più soggetti privati per l’annullamento di distinti provvedimenti con i quali ANAS ha attivato separati procedimenti volti alla determinazione dell’indennità di espropriazione ex art. 41 dPR n. 327/2001 relativi ai fondi di proprietà esclusiva di ciascuno dei ricorrenti, a nulla rilevando che i diversi fondi siano interessati dalla realizzazione della medesima opera pubblica: infatti, nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità di domande, che si configura solo in caso di identità di petitum e causa petendi, laddove il petitum si individua, nei giudizi di annullamento, con riguardo ai provvedimenti impugnati, sì che di fronte all’impugnazione di una pluralità di provvedimenti di cui è chiesto l’annullamento, si è in presenza di una pluralità di domande.
È inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione ha chiesto alla Commissione Provinciale Espropri di procedere alla determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 22, comma 5, dPR n. 327/2001, se il privato non ha prima impugnato i presupposti provvedimenti di diniego di attivazione del procedimento ex art. 21, comma 3, dPR n. 327/2001.