Espropri: differenza tra retrocessione totale e parziale
L’istituto della retrocessione dei beni espropriati (disciplinato dagli artt. 46 ss. dPR n. 327/2001) si declina in una duplice accezione: (i) la retrocessione totale connessa al mancato inizio o alla mancata realizzazione dell’opera pubblica entro dieci anni dal decreto di esproprio o nel più breve termine se emerge, in quest’ultima ipotesi, l’impossibilità di esecuzione dell’opera stessa; (ii) la retrocessione parziale con la quale il privato può chiedere la restituzione dei fondi, o di parte di essi, che non sono stati interessati dall’esecuzione dell’opera. I due istituti sono profondamente diversi perché la retrocessione totale si risolve in un vero e proprio diritto alla restituzione del bene derivante dalla mancata realizzazione dell’opera pubblica, mentre la retrocessione parziale presuppone una valutazione discrezionale della p.a. sulla inservibilità del fondo residuo ai fini della realizzazione dell’opera pubblica (Tribunale Agrigento, 31 maggio 2022 n. 770).

L’istituto della retrocessione dei beni espropriati (disciplinato dagli artt. 46 ss. dPR n. 327/2001) si declina in una duplice accezione: (i) la retrocessione totale connessa al mancato inizio o alla mancata realizzazione dell’opera pubblica entro dieci anni dal decreto di esproprio o nel più breve termine se emerge, in quest’ultima ipotesi, l’impossibilità di esecuzione dell’opera stessa; (ii) la retrocessione parziale con la quale il privato può chiedere la restituzione dei fondi, o di parte di essi, che non sono stati interessati dall’esecuzione dell’opera. La retrocessione parziale “è indefettibilmente subordinata all’emanazione di un provvedimento amministrativo (cd. dichiarazione di inservibilità del bene) con cui la p.a. esprime un potere discrezionale e, di fatto, rinuncia alla funzionalità e servibilità del fondo nell’ambito della procedura espropriativa per cui è intervenuto il relativo provvedimento ablatorio”.
I due istituti sono profondamente diversi quanto a ratio legis, perché la retrocessione totale si risolve in un vero e proprio diritto alla restituzione del bene derivante dalla mancata realizzazione dell’opera pubblica, mentre la retrocessione parziale presuppone una valutazione discrezionale della p.a. circa l’inservibilità del fondo ai fini della realizzazione dell’opera pubblica e, pertanto, si concretizza in un interesse legittimo. Tuttavia la giurisprudenza recente, indipendentemente dalla natura della retrocessione, riconosce sussistente in materia la giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), dell'all. 1 al d.lgs n. 104/2010, quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale.