Espropri: il termine di cinque anni per l’emanazione del decreto di esproprio decorre dalla dichiarazione di pubblica utilità e non dalla sua comunicazione
Il termine di cinque anni entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio decorre dalla data di emanazione della dichiarazione di pubblica utilità, a prescindere dalla sua (eventuale) successiva comunicazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 428).

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, dPR n. 327/2001 se nell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità non è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio, il decreto può essere emanato entro il termine di cinque anni “decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera”.
L’art. 13, comma 3, dPR n. 327/2001 è norma di carattere speciale e ad essa non si applica l’art. 21-bis della legge n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento limitativo della sfera dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso”: pertanto il termine di cinque anni deve essere calcolato facendo riferimento alla data di emanazione del decreto di esproprio, senza considerare la data delle (eventualmente successive) comunicazioni agli interessati.