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Espropri, indennità per imposizione di servitù: presupposti per il riconoscimento

L’indennità per imposizione di servitù ha funzione risarcitoria e spetta ai soli proprietari degli immobili circostanti l’opera non assoggettati a esproprio (Tribunale Bologna, sez. III, 19 gennaio 2023, n. 670)

L’art. 44 del dPR n. 327/2001 riconosce il diritto di ottenere un’indennità per l’imposizione di servitù ai proprietari degli immobili circostanti l’opera pubblica e non assoggettati alla procedura espropriativa che abbiano subìto, per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, “la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale”. Tale speciale indennizzo rientra nella cognizione del Tribunale e non della Corte d’Appello, la cui competenza in unico grado “è circoscritta alla domanda di determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell’eventuale maggior danno per il ritardato adempimento”.

L’indennizzo ex art. 44 dPR n. 327/2001 non è commisurato a criteri predeterminati, come nel caso dell’indennità di esproprio, “ma al (variabile) pregiudizio effettivo ed attuale subìto dal proprietario del fondo” e, dal momento che ha funzione risarcitoria, “ha natura di debito di valore suscettibile, come tale, di automatica rivalutazione monetaria”.

I presupposti per ottenere l’indennizzo per imposizione di servitù sono: “(a) l’attività lecita della Pubblica Amministrazione consistente nella realizzazione e gestione dell’opera pubblica; (b) la produzione di un danno permanente che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; (c) il nesso di causalità tra l’esecuzione e gestione dell’opera pubblica e il danno”. L’indennizzo spetta, inoltre, in tutti i casi in cui il privato abbia subìto una compressione del proprio diritto di proprietà anche per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, nonché a causa di una riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità dell’immobile.

L’indennizzo ex art. 44 dPR n. 327/2001 non spetta ai titolari di fondi parzialmente espropriati: infatti il deprezzamento subìto dalle parti residue di un bene espropriato è già compreso nell’indennità di esproprio, che riguarda “l’intera diminuzione patrimoniale subìta dal soggetto passivo del provvedimento ablativo”.

  TC BO 670_2023.pdf