Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Espropri, interventi straordinari nell’area di Napoli: le indennità previste dalla legge n. 219/1981 possono essere determinate in misura inferiore al valore venale effettivo dei beni

Le indennità spettanti ai proprietari in conseguenza delle espropriazioni effettuate nel Comune di Napoli per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale previsto dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 possono essere determinate in misura inferiore al valore venale effettivo dei beni (Cass., sez. I, ord. 25 novembre 2022 n. 34792)

La determinazione dell’indennità di esproprio è indissolubilmente collegata al momento in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene attraverso l’espropriazione per pubblica utilità. Pertanto, “il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la determinazione, definitiva e non più modificabile, di tale indennità”.

Tale principio opera anche con riferimento al giudizio avente ad oggetto la determinazione delle indennità spettanti ai proprietari in conseguenza delle espropriazioni effettuate nel Comune di Napoli per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale previsto dalla legge 14 maggio 1981 n. 219, devoluto alla cognizione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli. In particolare l’art. 80, comma 6, della legge n. 219/1981 richiama espressamente, quale criterio per la liquidazione dell’indennità di esproprio e occupazione, la disciplina prevista dall’art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, in base al quale l’indennità deve essere determinata “sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione” e, in mancanza di questi, “sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati”. Tale disciplina stabilisce un indennizzo inferiore al valore venale del bene ma, avendo natura temporanea ed eccezionale, non è in contrasto con il diritto alla giusta indennità sancito dall'art. 17, paragrafo 1, della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, trovando diretta applicazione solo con riferimento a fattispecie disciplinate dal diritto europeo e di interesse comunitario.

  (digitare nel campo di ricerca numero/anno): http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

  Cass. 34792_2022.pdf