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Espropri: la Cassazione si esprime sull'indennizzo per deprezzamento dell'area residua

L'indennizzo per deprezzamento dell'area residua è dovuto solo se il proprietario espropriato dimostra in giudizio l'originaria destinazione unitaria del fondo (Corte di cassazione, sez. VI, ord. 12 gennaio 2022, n. 851)

L’art. 33 dPR n. 327/2001 prevede che, in caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata sia determinato “tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.

Tale norma – che trova giustificazione nel fatto che l’espropriazione di una porzione di un fondo può effettivamente pregiudicare il godimento della parte residua non interessata dalla procedura – trova applicazione solo se il privato dimostri l'originaria destinazione unitaria del fondo, vale a dire “l'esistenza di un vincolo strumentale ed obiettivo tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte, nonché il pregiudizio sofferto dalla residua porzione di fondo per effetto dal distacco” (circostanze, queste, che integrano un accertamento di fatto rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e per questo non sindacabile in sede di legittimità).

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