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Espropri: l’indennità aggiuntiva ex art. 42 spetta al coltivatore diretto del fondo e non all’imprenditore agricolo

L’indennità aggiuntiva ex art. 42 comma 1, dPR n. 327/2001, a differenza dell’indennità di esproprio, spetta solo a chi esercita la coltivazione del fondo con la prevalenza del lavoro proprio e della famiglia (Corte Appello Milano, sez. I, ord. 30 marzo 2023 n. 1069)

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, dPR n. 327/2001 “spetta un’indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare, in tutto o in parte, l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità”.

I presupposti per la liquidazione dell’indennità aggiuntiva, da accertare in concreto e cumulativamente fra loro, sono tre: (i) la qualifica di coltivatore diretto, affittuario, mezzadro o compartecipante agrario; (ii) la coltivazione dell’area espropriata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità; (iii) l’abbandono, in tutto o in parte, dell’area coltivata in conseguenza della procedura espropriativa.

L’indennità aggiuntiva in favore di coloro che svolgono l’attività agricola si distingue dall’indennità di esproprio spettante ai proprietari dei terreni perché ha una funzione compensativa in favore di coloro che, in conseguenza dell’esproprio, perdano in tutto o in parte il terreno ove esercitavano l’attività agricola e, quindi, può essere liquidata solo in favore di chi sia titolare di un rapporto agrario e benefici della “utilizzazione agraria del terreno”, laddove la coltivazione del fondo avvenga con la prevalenza del lavoro proprio e della famiglia: pertanto, sono esclusi dal novero degli aventi diritto all’indennità aggiuntiva ex art. 42 dPR n. 327/2001 gli imprenditori agricoli, ossia coloro che esercitano l’attività di coltivazione e di produzione agricola “con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di lavoro subordinato”.

Ai sensi dell’art. 41 della legge n. 203/1982 i contratti di locazione agraria (ultranovennali) possono essere conclusi anche verbalmente e, sebbene non trascritti, “sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”. Tuttavia è onere di chi domanda l’indennità aggiuntiva fornire la prova della “data certa” della locazione rispetto alla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.

Il coltivatore diretto del fondo può chiedere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. solo in caso di procedura espropriativa illegittima; diversamente, se la procedura è stata legittimamente portata a compimento, il coltivatore diretto ha diritto alla liquidazione dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 dPR n. 327/2001, che si configura quale indennità da atto lecito.

  CdA MI 1069_2023.pdf