Espropri, opere strategiche: la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità non deve essere comunicata ai singoli interessati
L'art. 166 del d.lgs n. 1263/2006 (che disciplina le modalità di presentazione del progetto definitivo e l’apposizione della dichiarazione di pubblica utilità delle opere c.d. strategiche) non prevede una comunicazione nominativa ai soggetti interessati alle attività espropriative, ma solo una comunicazione effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di VIA, e cioè mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e regionale o provinciale, ai sensi dell'art. 5 del dPCM 10 agosto 1988, n. 377. Tale disciplina è derogatoria delle norme previste dal T.U. n. 327/2001 e dalla legge n. 241/1990, che pertanto sono recessive rispetto a tale disciplina speciale (TAR Toscana, sez. I, 23 giugno 2022 n. 848).

L'art. 166 del d.lgs n. 1263/2006 (che disciplina le modalità di presentazione del progetto definitivo e l’apposizione della dichiarazione di pubblica utilità delle opere c.d. strategiche) non prevede una comunicazione nominativa ai soggetti interessati alle attività espropriative, ma solo una comunicazione effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di VIA, e cioè mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e regionale o provinciale, ai sensi dell'art. 5 del dPCM 10 agosto 1988, n. 377. Tale disciplina è derogatoria delle norme previste dal T.U. n. 327/2001 e dalla legge n. 241/1990, che pertanto sono recessive rispetto a tale disciplina speciale.
Le scelte dell’Amministrazione sulla localizzazione dell’opera sono insindacabili, salvo il caso di macroscopica illogicità e abnormità della valutazione operata.
L’occupazione temporanea disposta ai sensi dell’art. 49 dPR n. 327/2001 non è finalizzata all’esproprio ma a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori, consistente nell’installazione di elementi (per esempio campi base, cantieri operativi e piste di accesso) necessari per la realizzazione dell’opera. L’occupazione temporanea deve perciò cadere necessariamente su aree estranee all’opera da realizzare “e postulare come normale la restituzione … una volta venuta meno la necessità per cui è stata disposta”.