Espropri: sui rapporti tra il risarcimento del danno e il provvedimento di acquisizione sanante
Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis dPR n. 327/2001 deve essere adottato prima che si formi il giudicato sull’acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, altrimenti viene meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione (Corte Appello Bologna, sez. I, ord. 16 maggio 2023 n. 1579)
Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis dPR n. 327/2001 ha lo scopo di rimuovere (con effetto "ex nunc") gli effetti dell’occupazione illegittima di un bene attraverso l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione e la corresponsione di un indennizzo ai proprietari espropriati; pertanto, è necessario che tale provvedimento “venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione”.
Se però (come accaduto nella specie) il provvedimento di acquisizione sanante viene adottato dopo la definizione del giudizio civile sul risarcimento dei danni patiti per l’occupazione illegittima, il privato ha comunque diritto al pagamento dell’indennizzo ex art. 42-bis dPR n. 327/2001, ma da questo deve essere detratto quanto già pagato a titolo di risarcimento del danno.
La peculiarità del caso merita un richiamo testuale della parte motiva: “Nei fatti, il TAR, dando atto che il procedimento di risarcimento era pendente in grado di appello (quindi ritenendolo non ancora definito), ha ordinato l’emissione del provvedimento di acquisizione sanante; in esecuzione dell’ordine, il provvedimento è stato emesso nel 2018, quando la p.a. ... aveva perduto il relativo potere. Tuttavia, il provvedimento è valido ed efficace, e produce quindi le sue conseguenze. Ha determinato il trasferimento della proprietà dei beni alla P.A. e determina il diritto del privato di ricevere le somme previste dall’art. 42-bis. Ad avviso di questo Collegio, non può dichiararsi l’improcedibilità del presente giudizio; l’anomalia della vicenda qui occorsa ha la sola conseguenza di determinare la detrazione, dall’importo da riconoscere ai sensi dell’art. 42-bis, delle somme già ottenute dai privati a titolo di risarcimento, trattandosi della stessa ‘perdita’. Infatti, il danno per il quale si era agito in via civilistica è costituito dalla perdita della proprietà dei terreni. Il proprietario, in quel giudizio civile, ha optato per il risarcimento conseguente alla perdita del bene, senza chiederne, come poteva, la restituzione ... Dunque, la somma già ricevuta dai privati avrebbe dovuto ristorarli della perdita del loro immobile, ed è stata determinata sulla base del valore di mercato dei beni ad una certa data. Nel presente giudizio si discute della stessa cosa, ossia di quanto spetta ai privati per effetto dell’acquisizione sanante, posto che essi devono ricevere una somma pari al valore venale del bene. È evidente che se non si procedesse alla sottrazione, gli odierni ricorrenti riceverebbero due volte il ristoro dello stesso danno. D’altro canto, se si dichiarasse l’improcedibilità di questo giudizio, si vanificherebbe l’effetto del provvedimento di acquisizione sanante, pur valido ed efficace come già detto, che obbliga la P.A. a corrispondere, per l’acquisizione, una somma pari al valore che il bene ha al momento dell’emanazione dell’atto”.