Gare, esclusione: white list, requisiti di partecipazione e sostituzione di collaboratori esterni
Il TAR Liguria si sofferma su molteplici principi operanti in tema di gare, con particolare riferimento ai presupposti che legittimano o meno l’esclusione del concorrente (TAR Liguria, sez. I, 7 novembre 2022, n. 937)

Il Piano di Utilizzo Terre è il documento che serve a garantire che i materiali di risulta delle escavazioni possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale. Pertanto, se la legge di gara premia con un punteggio ad hoc l’offerta corredata dal Piano, in sede di esecuzione l’affidatario dovrà conferire detti materiali nei siti individuati dal Piano stesso.
In base al principio di tassatività delle cause di esclusione, la presenza di eventuali “gravi illeciti professionali” rileva ai fini dell’esclusione dalla gara solamente nei confronti dei soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo delineato dall’art. 80, comma 3, d.lgs n. 50/2016 e con il limite temporale dell’aver rivestito la carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione. Infatti, estendere l’obbligo dichiarativo, e il correlato principio di immedesimazione organica, oltre i limiti soggettivi e temporali della norma comporta la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e determinerebbe l’ulteriore effetto paradossale – che esplicitamente la legge intende escludere – di sottoporre l’impresa concorrente agli effetti escludenti correlati alle condotte di un soggetto che da anni non fa più parte della compagine societaria.
Ai fini dell’esclusione del concorrente per “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a, d.lgs n. 50/2016 non è sufficiente il mero rinvio a giudizio dell’(ex) amministratore dell’impresa che non sia seguito da una condanna (sul punto si segnala il diverso orientamento espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10131/2022).
Ai sensi dell’art. 1, commi 52, 52-bis e 53 della legge n. 190/2012 l’iscrizione nell’elenco delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura (c.d. white list) tiene luogo, nei rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, della comunicazione e dell’informazione antimafia. Il meccanismo della white list ha perciò valore certificativo equivalente a quello di detta documentazione ed è idoneo a dimostrare anche la regolarità della posizione di tutti i membri della compagine sociale interessata.
In base ai principi di buon andamento e di precauzione, “occorre garantire l’affidabilità e l’onorabilità anche di chi, pur non assumendo il ruolo di concorrente, entri in rapporto con l’Amministrazione per effetto di un incarico conferito dalle imprese affidatarie della commessa pubblica, specialmente quando si tratti di un soggetto indicato per apportare requisiti altrimenti non posseduti dall’offerente, similmente ad un’impresa ausiliaria”. Perciò se il collaboratore indicato per apportare requisiti altrimenti non posseduti dall’offerente, similmente ad un’impresa ausiliaria, si rivela privo dei requisiti di ordine generale, può essere sostituito entro un termine assegnato dall’Amministrazione: da un lato, infatti, tale operazione non comporta una modificazione soggettiva della compagine offerente; dall’altro lato, sarebbe sproporzionato che l’operatore economico partecipante ad una gara subisca senza colpa le conseguenze di violazioni imputabili non a sé, ma ad un’impresa esterna.
Secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, in base ai principi di semplificazione amministrativa e di non aggravamento dell’iter procedimentale l’Amministrazione può servirsi di atti e documenti già in suo possesso e, quindi, anche ottenuti in altri procedimenti. La regola è stata codificata dall’art. 86, comma 2-bis, del d.lgs. n.50/2016 proprio con riferimento ai certificati acquisiti nell’ambito delle procedure di gara. È perciò legittima la valutazione compiuta da ANAS fondata su certificati attinti dalla propria banca dati interna e provenienti da gare precedenti.