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Gare, offerte anomale: un utile modesto non costituisce di per sé causa di anomalia

In tema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche un utile minimo – che sia, in ogni caso, maggiore di zero – può essere oggetto di un’offerta potenzialmente seria e attendibile, giacché può ugualmente risultare vantaggioso per l’impresa e apportare taluni benefici a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto (TAR Lazio, sez. IV, 27 aprile 2022 n. 5096).

La verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze o errori ma “la sua complessiva attendibilità e affidabilità nel concreto e nel complesso, dovendo pertanto essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato su singole voci di prezzo”.
Nell’ipotesi di gara d’appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e al di fuori dei casi in cui il margine positivo dell’utile sia pari a zero) non è possibile stabilire un parametro rigido al di sotto del quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale.
Un utile - seppur minimo, e in ogni caso maggiore di zero – può essere oggetto di un’offerta potenzialmente seria e attendibile, giacché può ugualmente risultare vantaggioso per l’impresa e apportare taluni benefici a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. Per tale motivo, un giudizio di anomalia dell’offerta basato esclusivamente sul mero dato numerico inteso quale soglia minima di utile costituirebbe un automatismo contrastante con i principi di necessaria concorrenzialità e ragionevolezza che sono alla base delle procedure pubbliche di gara.

  https://bit.ly/3MOnNiR

  TAR RM 5096_2022.pdf