Gare: principi in tema di immodificabilità dell’offerta, autoresponsabilità, subappalto necessario, qualificazione e cause di esclusione
Il Consiglio di Stato si sofferma su molteplici principi operanti in tema di gare, con particolare riferimento alla immodificabilità delle offerte, al principio di autoresponsabilità, alla qualificazione dei concorrenti e alle cause di esclusione (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2022 n. 10615)

Il principio di immodificabilità dell’offerta ha lo scopo di garantire la par condicio tra i concorrenti e l'affidabilità dell'operatore economico offerente: pertanto qualora l'offerta venga modificata (ad esempio a seguito delle giustificazioni fornite nel giudizio di anomalia) è legittima l'esclusione del concorrente “sia per l'inattendibilità dell'offerta originaria che per l'inammissibilità di una nuova valutazione dell'offerta modificata”.
In applicazione del principio di autoresponsabilità ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione in sede di gara, “con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte del concorrente, l'invito all'integrazione costituirebbe una violazione del principio di par condicio, che verrebbe vulnerato, per esempio, dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente”.
L'affidatario che, pur in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, non possiede le qualificazioni richieste per le opere indicate dall’art. 12, comma 2, del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, non può eseguire direttamente le relative lavorazioni ma deve procedere al loro subappalto in favore di imprese in possesso delle necessarie qualificazioni. Tale subappalto necessario, essendo previsto dalla legge, trova applicazione a prescindere dal suo espresso richiamo nel bando di gara e il suo eventuale mancato funzionamento, attenendo alla fase di esecuzione dell’appalto, integra un inadempimento contrattuale, in quanto tale soggetto alla relativa disciplina civilistica.
Ai sensi dell’art. 62, comma 2, dPR n. 207/2010 “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”. Di tale incremento può beneficiare anche ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, a condizione che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo della singola categoria (e non dell’intero importo dei lavori).
L’art. 80, comma 3, del d.lgs n. 50/2016 indica, tra i soggetti tenuti alla dichiarazione circa la mancanza di cause di esclusione, il solo socio unico persona fisica dell’impresa concorrente; di conseguenza tale obbligo non trova applicazione quando il socio unico è una persona giuridica.