Gare, RTI misto: l’indicazione delle quote di partecipazione è un elemento essenziale dell’offerta non modificabile in corso di gara
La scelta di ricorrere al modello del RTI misto non fa venir meno il necessario rispetto delle quote di qualificazione richieste dalla disciplina di gara (TAR Umbria, sez. I, 6 marzo 2023, n. 106)
Nel RTI misto al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente alla previsione di categorie scorporabili, si affianca un'associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile. In difetto di una disposizione speciale derogatoria, ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente e assoggettato alla relativa disciplina. Pertanto per il sub-raggruppamento orizzontale trovano applicazione le regole stabilite per siffatta tipologia di raggruppamenti, come l’art. 92, comma 2, dPR n. 207/2010, secondo cui i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
La circostanza che i concorrenti abbiano scelto di ricorrere al modello del RTI misto non fa venir meno la necessità del rispetto delle quote di qualificazione richieste dalla disciplina di gara. L’esatta indicazione delle quote di partecipazione costituisce un elemento essenziale dell’offerta e non sono perciò ammesse modifiche in corso di gara che comporterebbero una violazione della regola della par condicio tra i concorrenti, a nulla rilevando che il raggruppamento sia complessivamente in possesso della capacità tecnica e della qualificazione per eseguire le opere nella categoria contestata.
Infatti l’art. 48 del d.lgs n. 50/2016 vieta espressamente qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, ammettendo la sostituzione esclusivamente in caso di perdita dei requisiti verificatasi in corso di esecuzione, all’evidente scopo di salvaguardare il completamento di quest’ultima (comma 9); in ogni caso la modifica soggettiva del raggruppamento è inammissibile se finalizzata a eludere la mancanza originaria di un requisito di partecipazione alla gara (comma 19).
Il subappalto, quando non sia affidato all’ausiliario e, dunque, non risulti abbinato all’istituto dell’avvalimento, presuppone che l’impresa abbia i requisiti per partecipare alla gara. Pertanto nei contratti di lavori l’impresa, anche se non dispone di tutte le qualificazioni richieste per le singole lavorazioni oggetto dell’appalto, deve quanto meno possedere l’attestazione SOA relativa alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori oggetto del contratto. Le qualifiche non sono però fungibili tra loro: l’aggiudicatario può eseguire in proprio anche le lavorazioni relative alle categorie diverse dalla prevalente sfruttando l’attestazione SOA posseduta per quest’ultima solo in caso di lavorazioni a qualificazione non obbligatoria; per le categorie a qualificazione obbligatoria, invece, l’esecutore dei lavori deve possedere la specifica qualificazione, caso contrario si rende necessario il ricorso al subappalto.