Gare, servizi di bonifica bellica: conseguenze del parere vincolante dell’Autorità militare
Alle modifiche prescritte dal parere vincolante reso dall’Autorità militare in senso positivo con riserva/prescrizioni si applica la disciplina prevista dall’art. 106 d.lgs n. 50/2016 per le circostanze imprevedibili (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2023, n. 1522)
Le attività di bonifica bellica sono disciplinate dalla direttiva tecnica del Ministero della Difesa GEN-BST 001, che contiene prescrizioni di carattere generale che non sono né tassative né inderogabili, ma si limitano a prescrivere “una linea generale di condotta, indicando le priorità da rispettare, gli obiettivi da conseguire ed i fattori da considerare”.
Le attività di bonifica bellica sono soggette all’emissione del parere vincolante dell'Autorità Militare in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati. Il parere vincolante potrà essere positivo, positivo con riserve o negativo: (i) in caso di parere positivo l’interessato può avviare le attività entro 365 giorni dal suo rilascio; (ii) in caso di parere positivo con riserva le attività potranno essere intraprese attenendosi alle variazioni e implementazioni ivi indicate; (iii) in caso di parere negativo il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente all’istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In ogni caso è responsabilità precisa dell'Autorità Militare competente verificare in concreto se la bonifica garantisca il massimo grado di sicurezza imposto dalla direttiva.
L’appalto per i servizi di bonifica bellica è soggetto alla disciplina dei contratti pubblici. Pertanto, nel caso in cui l’autorità competente abbia emesso parere positivo con riserva/prescrizioni, le eventuali modifiche contrattuali potranno essere autorizzate entro i limiti previsti per le circostanze imprevedibili dall’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs n. 50/2016, fermo restando il divieto di modifiche che alterino la natura generale del contratto; ma se le modifiche comportano un aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto iniziale la stazione appaltante può risolvere il contratto ai sensi degli artt. 106, comma 7, e 108 del d.lgs n. 50/2016. Se il parere è invece negativo il contratto non può essere eseguito.
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico e non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo i casi di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Tuttavia il giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata (con riferimento al criterio tecnico e al procedimento applicativo seguiti) poiché “violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica”, e – se del caso - annullare il provvedimento basato su di essa ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.