Gare: valutazione dell’offerta e competenze tecniche dei commissari
Nelle procedure da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Tale valutazione è insindacabile se compiuta nei limiti del punteggio disciplinato dalla legge di gara e basata su una ragionevole motivazione (TAR Lazio, sez. IV, 15 dicembre 2022 n. 16921)

La legittimità del provvedimento di ammissione alla gara deve essere valutata con riferimento al momento della sua adozione, non rilevando i fatti successivi. In particolare, la revoca dell’aggiudicazione disposta in altra procedura di gara non incide sulla valutazione dei requisiti di partecipazione se intervenuta dopo tale scadenza, non potendo spiegare effetti retroattivi.
Ai sensi dell’art. 77 del d.lgs n. 50/2016 nelle procedure da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La competenza professionale dei componenti presuppone e avalla la capacità critica degli stessi di compiere tale valutazione, la quale è insindacabile se compiuta nei limiti del punteggio disciplinato dalla legge di gara e basata su una ragionevole motivazione.
Ai sensi dell’art. 42 c.p.a. la parte resistente e i controinteressati possono proporre ricorso incidentale per far valere pretese sorte in conseguenza della proposizione della domanda principale. In linea generale tale ricorso ha priorità logico-giuridica; tuttavia, nel caso di ricorsi vicendevolmente proposti dai concorrenti a una medesima gara e volti alla reciproca esclusione dalla stessa, il Giudice è tenuto a esaminare entrambi i ricorsi.