Insegne pubblicitarie e insegne di esercizio: il TAR Basilicata chiarisce la distinzione
Gli unici cartelloni stradali ammessi lungo e in vista delle autostrade e delle strade extraurbane sono le c.d insegne di esercizio, che servono a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa; sono invece vietate le insegne pubblicitarie perché costituiscono una potenziale fonte di distrazione e, quindi, di pericolo per la circolazione. Ma anche l’installazione dell’insegna di esercizio può essere negata quando, a giudizio dell’ente gestore della strada, rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell'autostrada (TAR Basilicata, sez. I, 17 gennaio 2022, n. 28)

L’art. 23 d.lgs n. 285/1992 vieta “qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”, e consente invece l’installazione di “insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. Tale disposizione serve ad impedire l’installazione di impianti che possano disturbare l'attenzione dei conducenti, a tutela della sicurezza della circolazione, “e comporta scelte di merito riservate all’amministrazione competente in funzione della tutela di tale interesse generale”.
La nozione di insegna di esercizio, comportando un’eccezione al divieto di installazione di impianti pubblicitari lungo e in vista delle autostrade, va intesa in senso restrittivo e va riferita ai soli casi in cui essa segnali meramente il luogo ove si esercita l’attività di impresa, con esclusione di qualsivoglia funzione di carattere pubblicitario, potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione.
L’installazione dell’insegna di esercizio può essere negata quando, a giudizio dell’ente gestore della strada, rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell'autostrada, distraendone l'attenzione con conseguente pericolo per la circolazione (nella specie il TAR ha dichiarato l’illegittimità del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di una insegna collocata sulla facciata di un fabbricato fronteggiante l’autostrada con dimensioni, colori e caratteri tali da costituire una potenziale fonte di distrazione e oltretutto in prossimità di una corsia di accelerazione, ovvero in un punto in cui l’assenza di fattori di distrazione assume speciale rilievo).
La circostanza che l'amministrazione si sia in precedenza pronunciata in modo difforme rispetto a una identica situazione di fatto e di diritto non è di per sé motivo di illegittimità della decisione di diniego del rinnovo dell’autorizzazione, perché l’esercizio della discrezionalità ben può condurre a una nuova valutazione che conduca ad una decisione di segno diverso alla luce di una riconsiderazione degli elementi esaminati.