Lavori, caro materiali: la compensazione ex art. 133 d.lgs n. 163/2006 opera di anno in anno e solo per le variazioni superiori al 10%
Il meccanismo della compensazione dei prezzi disciplinato dall’art. 133 del d.lgs n. 163/2006 opera anno per anno e solo se e in quanto, da un anno all'altro, si sia verificato un incremento (o una diminuzione) del prezzo medio di acquisto dei materiali superiore al 10%, con conseguente irrilevanza di variazioni di prezzi inferiori a tale soglia e con verifica da eseguirsi con riguardo all’arco temporale annuale e non a quello dell’intero contratto e della sua residua durata (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2022, n. 6864).

L’istituto dell’adeguamento prezzi, disciplinato dapprima dall’art. 26, comma 4-bis e ss. legge n. 109/1994 e successivamente, in termini sostanzialmente analoghi, dall’art. 133, commi 4 e ss. d.lgs n. 163/2006, consiste in una speciale forma di compensazione per il caso in cui il prezzo di singoli materiali da costruzione, a causa di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’anno di presentazione dell’offerta.
Il meccanismo della compensazione dei prezzi disciplinato dall’art. 133 del d.lgs n. 163/2006 opera anno per anno e solo se e in quanto, da un anno all'altro, si sia verificato un incremento (o una diminuzione) del prezzo medio di acquisto dei materiali superiore al 10%, con conseguente irrilevanza di variazioni di prezzi inferiori a tale soglia e con verifica da eseguirsi con riguardo all’arco temporale annuale (e non a quello dell’intero contratto e della sua residua durata). “Se si opinasse in senso diverso, la deroga eccezionale al criterio del prezzo chiuso assumerebbe contorni sostanzialmente elusivi del divieto di revisione prezzi e finirebbe per snaturare la scelta del legislatore che, a evidenti fini di contenimento (e moralizzazione) della spesa pubblica, ha inteso eliminare un meccanismo che determinava notevoli lievitazioni del costo delle opere pubbliche, ben oltre il quadro economico previsionale e al limite consentendo di recuperare, in tutto o in parte, lo stesso ribasso d’asta”. Di conseguenza, in virtù del principio fondamentale dell’invariabilità dei prezzi negli appalti pubblici, è pacifico che siano a carico dell’appaltatore i fisiologici aumenti dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione, rientrando questi nella normale alea contrattuale.
L’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 prevede che l’amministrazione può procedere d’ufficio all’annullamento dell’atto illegittimo entro un termine “ragionevole”, comunque non superiore a 18 mesi (termine ridotto a 12 mesi dall’art. 63, d.l. n. 77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021); tale termine comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (28 agosto 2015). La “ragionevolezza” del termine deve in ogni caso essere valutata con riferimento alle peculiarità del caso concreto (nella specie, ravvisata nella tempestività del riesame degli atti effettuato da ANAS a seguito di indagini penali che avevano imposto, per la loro gravità, una rivalutazione delle attività svolte dagli uffici amministrativi coinvolti).
Negli stessi termini si veda anche Consiglio di Stato sez. V, 4 agosto 2022, n. 6965.